La L. 21 aprile 2026, n. 75 introduce una riforma organica del sistema sanzionatorio agroalimentare, intervenendo sia sul versante penale sia su quello amministrativo. I principali pilastri dell’intervento sono: il nuovo Capo II-bis del codice penale, che eleva il patrimonio agroalimentare a bene giuridico autonomo; la riscrittura delle fattispecie di frode alimentare e commercio con segni mendaci; l’aggravante di agropirateria per condotte organizzate; l’istituto del “blocco ufficiale” come misura cautelare amministrativa proporzionata; e una serie di nuovi illeciti amministrativi nei settori del milk sounding, della tracciabilità e della pesca.
Contesto e struttura della riforma
Approvata il 15 aprile 2026 e pubblicata in G.U. n. 110 del 14 maggio 2026, la Legge recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” risponde all’esigenza di razionalizzare l’attuale quadro normativo mediante sia la ridefinizione e il rafforzamento delle fattispecie penali, che l’introduzione di nuovi strumenti amministrativi per le violazioni di minore gravità, in un’ottica di gradualità e proporzionalità sanzionatoria.
Le novità in ambito penale
Il nuovo Capo II-bis del Codice Penale
La riforma integra il Titolo VIII del Libro II c.p., estendendo la rubrica ai “delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare” e riconoscendo alla genuinità e qualità alimentare la valenza di bene giuridico autonomo. Il reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) punisce chiunque, nell’esercizio di attività economica, faccia circolare prodotti non genuini o difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto al dichiarato, anche tramite canali digitali: reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro. Il commercio con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) sanziona l’utilizzo di indicazioni false su caratteristiche del prodotto, con pena fino a 18 mesi di reclusione e multa fino a 20.000 euro, estendendo i poteri investigativi alle intercettazioni telematiche. In entrambi i casi, per fatti di particolare gravità o in caso di recidiva, il giudice può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio (da 5 giorni a 3 mesi). La contraffazione di DOP e IGP (art. 517-quater c.p.) è stata inasprita (reclusione da 1 a 4 anni) e la tutela estesa alle fasi doganali. La confisca obbligatoria e per equivalente (art. 518 c.p.) si applica a tutte le fattispecie del Capo II-bis.
Agropirateria, chiusura definitiva e D.Lgs. n. 231/2001
L’art. 517-octies c.p. introduce l’aggravante ad effetto speciale dell’agropirateria, applicabile quando le frodi sono realizzate mediante strutture organizzate. La configurazione come aggravante — anziché reato autonomo — espone però al rischio che il bilanciamento ex art. 69 c.p. ne neutralizzi l’effetto in presenza di attenuanti. La chiusura definitiva dello stabilimento è prevista come sanzione accessoria per i casi più gravi, ma solo in presenza congiunta di gravità del fatto e recidiva specifica. La responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 è stata estesa alle sole forme aggravate di agropirateria (art. 517-octies, comma 4), imponendo alle imprese della filiera l’adozione di Modelli Organizzativi dinamici di monitoraggio.
Strumenti probatori e destinazione solidale dei beni confiscati
Sul piano processuale, la riforma rafforza la raccolta della prova: l’art. 246 c.p.p. consente prelievi urgenti senza avviso al difensore in caso di rischio di alterazione; la nozione di atti non ripetibili è estesa ai campioni deperibili (art. 223 disp. att. c.p.p.); l’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) è ammesso per prodotti deteriorabili. Il nuovo art. 86-ter disp. att. c.p.p. permette infine di devolvere a enti caritativi i prodotti sequestrati o confiscati, purché idonei al consumo e previo declassamento o rimozione dei marchi contraffatti.
Le novità in ambito amministrativo
Il blocco ufficiale
L’art. 18-bis della L. n. 689/1981 colma il divario con il Reg. UE n. 2017/625 introducendo il “blocco ufficiale”: misura cautelare attivabile in presenza di violazioni senza rischio immediato per la salute. L’organo di controllo vincola il prodotto affidandolo all’operatore, che dispone di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione documentale. In caso di esito positivo, il blocco è rimosso senza dar luogo a sequestro, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Milk sounding, tracciabilità e pesca
Il nuovo art. 7-bis del D.Lgs. n. 231/2017 vieta l’uso di denominazioni evocative di prodotti lattiero-caseari per alimenti di origine vegetale (milk sounding), anche se accompagnate da specificazioni come “vegetale”. Le sanzioni variano da 4.000 a 32.000 euro, ovvero fino al 3% del fatturato (max 100.000 euro) per grandi imprese, ed è escluso il pagamento in misura ridotta. La modifica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 190/2006 inasprisce le sanzioni per violazioni degli obblighi di tracciabilità (da 6.000 a 48.000 euro, o 3% del fatturato fino a 150.000 euro), concedendo però un termine di 15 giorni per sanare irregolarità meramente formali. Il D.Lgs. n. 4/2012 è stato infine riformato in materia di pesca, introducendo sanzioni per ostacolo all’attività ispettiva (art. 13-quater) e per violazioni di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici (art. 13-sexies), con importi da 1.000 a 6.000 euro e confisca evitabile in caso di tracciabilità dimostrata.
Conclusioni
La legge in esame introduce un sistema organico e integrato di prevenzione, repressione e compliance, che comporterà per le imprese un rafforzamento degli oneri organizzativi, in particolare con riferimento ai sistemi di controllo interno, ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e alle procedure di comunicazione e gestione delle informazioni di prodotto. Pur in presenza di alcune possibili criticità applicative — tra cui, in via principale, il rischio di attenuazione dell’efficacia dell’aggravante di agropirateria per effetto del bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. — la riforma appare complessivamente orientata a colmare lacune normative da tempo evidenziate come meritevoli di intervento.
Riferimenti normativi
• Legge 21 aprile 2026, n. 75 (G.U. n. 110 del 14 maggio 2026)
• Artt. 517-quater, 517-sexies, 517-septies, 517-octies, 518 c.p.
• D.Lgs. n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli enti
• Artt. 246, 392 c.p.p. – Art. 223 disp. att. c.p.p. – Art. 86-ter disp. att. c.p.p.
• L. n. 689/1981, art. 18-bis – D.Lgs. n. 231/2017, artt. 7-bis e 27
• D.Lgs. n. 190/2006, art. 2 – D.Lgs. n. 4/2012
Contenuto a cura di Avv. Giorgio Rusconi e Avv. Laura Carrara