Tribunale di Firenze: la proprietà di un immobile, seppure di valore storico, non legittima, di per sé, diritti esclusivi su nome e immagine – Rigettate le domande relative al nome e all’immagine della “Torre di Baratti”

Il Tribunale Civile di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, si è pronunciato nella causa iscritta al n. RG 10228/2018, con una interessante sentenza in tema di “segni distintivi e concorrenza sleale“.

La vicenda trae origine dalla azione promossa da un soggetto che si qualificava come proprietario di un immobile noto come “Torre di Baratti” nel Comune di Piombino e di un ristorante, con annessa attività di affittacamere, situati all’interno della Torre. L’attore (cui sono in seguito subentrati gli eredi) ha citato in giudizio il titolare del resort “Torre di Baratti-bio resort”, una struttura turistico-ricettiva realizzata a circa 300 metri dal Golfo di Baratti.

Secondo l’attore, la struttura del convenuto, riprendendo nella denominazione e nell’effigie l’antica “Torre di Baratti”, utilizzava indebitamente il segno distintivo raffigurante l’immobile storico di proprietà, generando altresì confusione nella clientela turistica, con sviamento a suo danno. In particolare, l’attore contestava, tra l’altro, al convenuto:

  • la nullità della registrazione del marchio “Torre di Baratti-bio resort”, per violazione del diritto di proprietà sull’immobile.
  • l’utilizzo illecito del nome e dell’immagine della Torre di Baratti.

Premesso che, nel caso di specie, l’attore non risultava aver registrato o utilizzato il nome o l’immagine della torre come marchio (o altro segno distintivo), il Tribunale ha rigettato le domande attoree, tra l’altro, rilevando che:

  • Il diritto di proprietà sulla Torre (peraltro non dimostrato), non conferisce di per sé il diritto di vietare a terzi l’uso di un marchio avente ad oggetto la Torre stessa.
  • La circostanza che la Torre sia un edificio storico non conferisce di per sé diritti di esclusiva al proprietario.
  • Non vi è prova di un asserito diritto sul nome e sull’immagine della Torre.

La sentenza è interessante poiché ribadisce il principio fondamentale (per quanto controverso), secondo cui la proprietà di un immobile, per quanto di interesse storico, non conferisce di per sé al titolare un diritto di esclusiva sul nome o sull’immagine del bene; salvo, s’intende, che non ricorrano gli estremi della tutela dell’immagine del bene culturale ex art. 107 del codice dei beni culturali e/o della tutela del segno civile notorio ex art. 8 del codice proprietà industriale.

Contenuto a cura del Prof Avv. Paolo Cuomo

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