L’8 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una Comunicazione della Commissione, che rappresenta una revisione della precedente versione del 2022, riguardante l’attuazione del Regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali in merito all’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.
Ecco una panoramica dettagliata:
I. Controlli ufficiali e ambiente digitale (paragrafo 2.1.1.)
La Comunicazione introduce un nuovo paragrafo dedicato ai controlli sul commercio elettronico, estendendoli a tutte le “tecniche di comunicazione a distanza”, come internet, catalogo e telefono. I controlli si concentrano sugli aspetti di comunicazione del prodotto, sulle operazioni di vendita, sulle attività dei prestatori di servizi digitali, sui modelli aziendali online e sulle vendite transfrontaliere. Le autorità competenti devono aggiornare gli elenchi di registrazione degli operatori con informazioni sull’utilizzo di piattaforme online e social network.
II. Metodi e tecniche dei controlli ufficiali: ispezioni e audit (paragrafo 2.1.3.)
La Comunicazione chiarisce la distinzione tra “ispezioni” e “audit”. Le ispezioni sono esami approfonditi di un oggetto o di specifici aspetti, condotti principalmente attraverso osservazioni dirette. Gli audit, invece, esaminano non solo la conformità a requisiti specifici, ma anche la capacità di raggiungere obiettivi predefiniti.
III. Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (paragrafo 2.2.1.)
Le autorità competenti devono coordinare i controlli con gli organismi nazionali di accreditamento per evitare duplicazioni, tenendo conto dei risultati degli audit di accreditamento.
IV. Accreditamento dei Laboratori ufficiali (paragrafo 2.3.3.2.)
La Comunicazione definisce le condizioni per la designazione di laboratori ufficiali che utilizzano metodi non accreditati in specifici settori. I laboratori devono implementare un sistema di assicurazione della qualità e caratterizzare i metodi non accreditati.
V. Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione (paragrafo 2.4.1.)
I controlli alle frontiere devono seguire un ordine standard: controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Il Documento Sanitario di Entrata (DSCE) accompagna la partita fino alla destinazione finale. La Comunicazione definisce le procedure da seguire in caso di ingresso illegale di partite nell’UE, con particolare attenzione ai codici NC errati.
VI. Ingresso illegale di partite nell’Unione (paragrafo 2.4.2.)
Le partite soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero devono essere presentate correttamente. In caso contrario, le autorità competenti sono tenute a ordinare il trattenimento o il richiamo della partita e a disporne il blocco ufficiale. La Comunicazione analizza anche il caso dei codici NC errati nel Documento di Scorta Certificata Elettronica (DSCE), evidenziando la responsabilità dell’operatore per l’indicazione di codici errati e l’esclusiva competenza delle autorità doganali nella verifica della correttezza del codice NC.
VII. Movimentazione delle partite non conformi (paragrafo 2.4.3.)
La Comunicazione specifica le procedure per la gestione delle partite non conformi, sia prima che dopo l’immissione in libera pratica. Il rinvio della partita verso un Paese terzo è possibile in alcuni casi, ma richiede il rispetto di specifiche condizioni.
VIII. Strutture di magazzinaggio commerciali in relazione ai posti di controllo frontalieri (2.4.4.)
Viene chiarita la distinzione tra posti di controllo frontalieri, centri di ispezione e strutture di magazzinaggio commerciali. L’utilizzo di strutture di magazzinaggio commerciali per il controllo delle merci è possibile, ma richiede il rispetto di criteri specifici.
IX. Finanziamento dei controlli (paragrafo 2.5.)
La Comunicazione fornisce esempi di corretta determinazione delle tariffe per i controlli ufficiali, combinando metodi di calcolo e importi fissi.
X. Certificazioni ufficiali (paragrafo 2.6.)
Viene evidenziata la differenza tra certificati ufficiali (documenti) e attestati ufficiali (etichette, marchi, etc.). La Comunicazione fornisce esempi di attestati ufficiali, come il marchio di produzione biologica dell’UE.
XI. Segnalazione di violazioni (paragrafo 4.1.1.)
La Comunicazione sottolinea l’importanza della segnalazione di violazioni, promuovendo la Direttiva (UE) 2019/1937 (“direttiva sugli informatori”). L’articolo 140 del Regolamento implementa la direttiva nel settore alimentare, obbligando gli Stati membri a istituire canali di segnalazione efficaci e a proteggere chi denuncia.
Contenuto a cura dell’Avv. Giorgio Rusconi, dell’Avv. Laura Carrara e dell’Avv. Omar Cesana.