La nuova architettura della Tutela Agroalimentare: analisi integrale della riforma 2026

La Legge 21 aprile 2026, n. 75 (approvata in via definitiva il 15 aprile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026) rappresenta una svolta strutturale per il comparto agroalimentare nazionale. Superando decenni di frammentarietà normativa, il legislatore ha introdotto una riforma organica che eleva la genuinità e la qualità dei prodotti a bene giuridico autonomo, definendo il “patrimonio agroalimentare” come un asset strategico nazionale da proteggere con strumenti penali, amministrativi e procedurali innovativi.

1. La rivoluzione penale: il nuovo Capo II-bis del Codice Penale

Il cuore della riforma risiede nell’integrazione del Titolo VIII del Libro II del Codice Penale, che ora include la tutela specifica del patrimonio agroalimentare. Le nuove fattispecie mirano a colpire non solo la contraffazione classica, ma l’intero ciclo economico del prodotto irregolare:

  • Frode Alimentare (Art. 517-sexies c.p.): Questa norma sanziona chiunque metta in circolazione (importando, esportando o distribuendo, anche online) acque o bevande non genuine o difformi per origine, qualità o quantità. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e una multa fino a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
  • Commercio con Segni Mendaci (Art. 517-septies c.p.): Punisce l’uso di indicazioni false o ingannevoli su origine e qualità. Una novità rilevante è l’estensione esplicita al commercio elettronico e la possibilità di utilizzare strumenti investigativi avanzati come le intercettazioni telefoniche e telematiche. Le pene sono più severe: reclusione da tre a diciotto mesi e multe fino a 20.000 euro.
  • Tutela Rafforzata per DOP e IGP (Art. 517-quater c.p.): La protezione delle indicazioni geografiche è stata estesa anche alle fasi di deposito doganale e custodia temporanea, con un inasprimento della reclusione, ora prevista da uno a quattro anni.

2. Il contrasto alla criminalità organizzata: l’agropirateria

Per colpire le frodi sistemiche, l’Art. 517-octies c.p. introduce l’aggravante dell’agropirateria. Questa si configura quando le condotte illecite sono realizzate attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate. Parallelamente, la riforma agisce sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001): la responsabilità amministrativa della persona giuridica scatta proprio in caso di forme aggravate di agropirateria, imponendo alle imprese della filiera l’adozione di Modelli Organizzativi dinamici per monitorare la tracciabilità.

In caso di recidiva o particolare gravità, il giudice può disporre sanzioni accessorie drastiche, come la chiusura temporanea dello stabilimento (da 5 giorni a 3 mesi o fino a un anno nei casi più gravi) o addirittura la chiusura definitiva, misura volta a estromettere dal mercato le imprese stabilmente dedite al crimine alimentare.

3. Innovazioni nel sistema amministrativo: blocco ufficiale e sanzioni

Sul versante amministrativo, la legge introduce nuovi criteri di deterrenza e strumenti di flessibilità:

  • Il “Blocco Ufficiale”: È una misura cautelare che permette alle autorità di vincolare prodotti o mezzi in presenza di violazioni documentali o non pericolose per la salute. L’operatore ha dieci giorni per regolarizzare la posizione; se l’esito è positivo, il prodotto viene svincolato, evitando il sequestro e garantendo il principio di proporzionalità.
  • Contrasto al Milk Sounding (Art. 7-bis D.Lgs. 231/2017): È ora espressamente vietato evocare denominazioni lattiero-casearie (es. “latte”, “burro”) per prodotti vegetali, anche se accompagnati da specifiche come “vegetale”. Le sanzioni per le grandi imprese possono arrivare al 3% del fatturato, con un tetto di 100.000 euro.
  • Rigore sulla Tracciabilità: La mancata osservanza degli obblighi di rintracciabilità comporta multe da 6.000 a 48.000 euro, che possono salire a 150.000 euro per le imprese di maggiori dimensioni.
  • Riordino del Settore Pesca: È stato integralmente riscritto il regime sanzionatorio per la pesca marittima, introducendo sanzioni specifiche per chi ostacola i controlli o viola le norme di etichettatura lungo tutta la filiera.

4. Merci deperibili

La riforma interviene anche sul Codice di Procedura Penale per evitare la perdita di prove nel settore delle merci deperibili:

  • È possibile effettuare prelievi urgenti senza avviso al difensore in caso di rischio di alterazione.
  • L’incidente probatorio è esteso ai prodotti deteriorabili per cristallizzare la prova prima del deperimento del bene.

Infine, la legge mostra un volto sociale: i prodotti sequestrati o confiscati, se idonei al consumo umano o animale, non vengono distrutti ma possono essere devoluti a fini benefici (enti caritatevoli), previa rimozione dei marchi contraffatti.

Conclusioni

La riforma del 2026 non è un semplice aggiornamento di pene, ma un cambio di paradigma che chiede alle imprese a una maggiore compliance e responsabilità nella gestione della catena di fornitura.

Contenuto a cura dell’Avv. Giorgio Rusconi e dell’Avv. Laura Carrara

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