Greenwashing e naming: chiarimenti della Commissione europea sull’uso di “green”, “blue” e dei colori nel marketing

La Commissione europea, con FAQ pubblicate il 18 maggio 2026, ha fornito un aggiornamento delle precedenti FAQ, mediante alcune precisazioni interpretative in materia di comunicazioni ambientali delle imprese, con particolare riferimento all’utilizzo di termini e segni distintivi nella comunicazione commerciale.

Tali indicazioni si collocano nel quadro dell’attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 27 settembre 2026, e riguardano in particolare la qualificazione delle pratiche di comunicazione potenzialmente idonee a integrare ipotesi di greenwashing.

Utilizzo di termini e colori nella denominazione commerciale

La Commissione ha precisato che l’utilizzo dei termini “green” o “blue” all’interno di marchi, denominazioni sociali o nomi di prodotto, così come l’impiego dei relativi colori, non comporta automaticamente la configurazione di un’asserzione ambientale ai sensi della direttiva.

La rilevanza giuridica di tali elementi deve essere valutata caso per caso, tenendo conto del contesto complessivo della comunicazione commerciale e della possibile percezione da parte del consumatore medio.

Qualora, in tale contesto, non emerga un’aspettativa ragionevole di vantaggio ambientale, non sussiste un obbligo di dimostrazione di prestazioni ambientali elevate in capo all’operatore economico.

Termini evocativi di sostenibilità e asserzioni ambientali generiche

Le FAQ includono il termine “blue” tra le espressioni suscettibili di evocare caratteristiche di sostenibilità ambientale, insieme a termini quali “eco”, “natural” e “climate neutral”.

L’utilizzo di tali espressioni comporta i seguenti obblighi:

  • ove il termine sia idoneo a costituire un’asserzione ambientale, è necessaria la specificazione del contenuto del claim in modo chiaro e immediatamente accessibile nello stesso mezzo di comunicazione;
  • in assenza di specificazione, il claim è qualificato come generico e non è consentito, salvo che l’operatore dimostri il rispetto di requisiti ambientali elevati riconosciuti (ad es. EU Ecolabel).

Parametro del consumatore medio

La valutazione delle pratiche commerciali deve essere effettuata avendo riguardo al parametro del consumatore medio, inteso come soggetto ragionevolmente informato, attento e prudente.

La verifica della sussistenza di un’asserzione ambientale può essere effettuata dalle autorità competenti anche senza il ricorso a indagini statistiche, sulla base della valutazione del significato complessivo della comunicazione.

In tale ambito, anche elementi grafici o visivi (quali rappresentazioni naturalistiche o cromatiche) possono integrare un’asserzione ambientale implicita qualora, nel contesto complessivo, siano idonei a indurre nel consumatore una percezione di sostenibilità non adeguatamente supportata.

In termini generali, la valutazione della conformità si fonda su un approccio caso per caso, basato sulla coerenza e verificabilità delle asserzioni ambientali e sul loro significato complessivo nella comunicazione commerciale.

Contenuto a cura di Avv. Giorgio Rusconi e Avv. Laura Carrara

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