Con la sentenza del 23 aprile 2026, causa C-132/25, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta su un profilo di particolare rilevanza pratica nel contenzioso in materia di proprietà intellettuale: la sorte dei provvedimenti cautelari che anticipano gli effetti della decisione di merito in assenza dell’instaurazione del giudizio principale.
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione nell’ambito di una controversia tra due operatori del settore della ristorazione e avente ad oggetto l’utilizzo di un segno distintivo ritenuto lesivo di un marchio anteriore. In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto se l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE (c.d. direttiva Enforcement) – che impone la revoca o la perdita di efficacia delle misure cautelari, su istanza del convenuto, in mancanza della tempestiva instaurazione del giudizio di merito – osti a una disciplina nazionale, quale l’art. 132, co. 4, c.p.i., che consente il mantenimento dei provvedimenti d’urgenza idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, anche in assenza dell’avvio del giudizio principale entro il termine perentorio previsto.
La Corte fornisce una risposta di segno chiaramente negativo, sviluppando un’articolata interpretazione della disposizione europea sulla base dei principali criteri ermeneutici.
Sotto il profilo letterale, la Corte valorizza l’ampiezza della formulazione dell’art. 9, par. 5, osservando come il riferimento alle “misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2” dell’art. 9 ricomprende un ampio spettro di strumenti cautelari e non introduce alcuna distinzione tra misure meramente conservative e provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, né contempla eccezioni alla regola della loro cessazione in assenza dell’instaurazione del giudizio principale.
Sul piano sistematico, la disposizione è letta nel contesto complessivo della direttiva Enforcement e, in particolare, in coordinamento con l’art. 3 della medesima, che impone agli Stati membri di assicurare misure effettive, proporzionate e dotate di adeguate salvaguardie contro gli abusi. In tale ottica, l’art. 9, par. 5, svolge una funzione di controbilanciamento rispetto alla rapidità ed incisività delle misure cautelari, assicurando al convenuto la possibilità di ottenerne la revoca qualora l’attore non dia seguito all’azione di merito. La Corte evidenzia, inoltre, che tale lettura deve essere altresì condotta alla luce degli obblighi internazionali derivanti dall’Accordo TRIPS, segnatamente dell’art. 50, che prevede analoghe garanzie in materia di misure provvisorie.
Infine, quanto alla ratio della disposizione, la pronuncia evidenzia come essa persegua l’obiettivo di evitare che misure cautelari – adottate per loro natura in via sommaria – possano protrarsi indefinitamente senza un accertamento nel merito, con conseguente rischio di pregiudizio per il convenuto e di alterazione dell’equilibrio tra le parti. In tal senso, l’art. 9, par. 5, si configura come espressione del principio di proporzionalità e come presidio contro utilizzi abusivi degli strumenti cautelari.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte perviene a una conclusione netta: l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di provvedimenti cautelari – ivi inclusi quelli idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito – qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto e il convenuto ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti.
In questa prospettiva, tra esigenze di economia processuale e tutela dei diritti di difesa, la Corte opera una scelta chiara in favore di questi ultimi, escludendo che ragioni di semplificazione o accelerazione del procedimento possano giustificare la stabilizzazione di misure cautelari prive di un successivo vaglio nel merito.
Si tratta di un approdo destinato a incidere significativamente sulla prassi applicativa italiana, rendendo incerta, nel presente, la sorte dei provvedimenti finora disposti, ai quali non è seguita l’instaurazione del giudizio di merito e che facevano affidamento sulla stabilità degli effetti loro riconosciuta dall’art. 132, co. 4, c.p.i., e imponendo, per il futuro, una rilettura della medesima disposizione in chiave conforme al diritto dell’Unione.
Contenuto a cura di Avv. Carlo Ginevra e dott.ssa Sofia Confalone