A decorrere dal 7 aprile u.s. sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 11 marzo 2026 n. 34.
Tra le molte novità, segnaliamo l’art. 11 della citata Legge 34/2026 che ha introdotto all’art. 3 D.Lgs. 81/2008 il comma 7-bis che stabilisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di predisporre e consegnare ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working) – con cadenza almeno annuale – una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il contenuto minimo obbligatorio dell’informativa
Affinché l’adempimento sia considerato assolto correttamente, l’informativa non può limitarsi a richiami generici, ma deve contenere una serie di elementi minimi definiti dalle linee guida ministeriali e dai nuovi criteri di prevenzione ed in particolare:
- identificazione dei rischi generici e specifici: una descrizione dettagliata dei pericoli legati all’esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali (es. rischi elettrici, idoneità dei locali, illuminazione);
- direttive sull’uso delle attrezzature: istruzioni specifiche sul corretto utilizzo di PC, tablet e altri dispositivi forniti dall’azienda, con particolare riferimento ai rischi connessi all’uso dei videoterminali;
- prescrizioni ergonomiche: indicazioni sulla postura corretta, sull’organizzazione della postazione di lavoro “agile” e sui tempi di pausa necessari per prevenire disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento visivo;
- criteri di scelta dell’ambiente di lavoro: l’elenco dei requisiti minimi di salute e sicurezza che il lavoratore deve verificare prima di scegliere il luogo in cui operare;
- procedura per gli infortuni: istruzioni chiare su come comportarsi e chi contattare in caso di infortunio occorso durante l’orario di lavoro all’esterno dell’azienda;
- diritto alla disconnessione: le modalità operative e tecniche stabilite per garantire al lavoratore i tempi di riposo e la netta separazione tra vita professionale e privata.
Obblighi, sanzioni e termini
Il datore di lavoro è obbligato a consegnare l’informativa di cui sopra sia ai lavoratori che al Rappresentante per la Sicurezza (l’RLS) con cadenza almeno annuale.
Non basta più informare il lavoratore al momento della firma del contratto: l’azienda deve farsi carico di aggiornare e riconsegnare l’informativa ogni anno. Questo serve a garantire che le istruzioni fornite siano sempre attuali rispetto alle tecnologie utilizzate e alle modalità di lavoro adottate, creando un ciclo continuo di prevenzione e consapevolezza.
È importante evidenziare che, sebbene l’obbligo informativo fosse già previsto dalla previgente normativa sul lavoro agile, la sua collocazione all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) comporta un rafforzamento significativo del relativo regime giuridico.
In particolare, la mancata predisposizione o consegna dell’informativa espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni di natura penale:
- l’arresto da due a quattro mesi; oppure
- l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.
Le nuove disposizioni e il relativo regime sanzionatorio sono operativi dal 7 aprile 2026 u.s. È pertanto prioritario per tutte le aziende che ancora non vi abbiano provveduto, attivarsi dando corso a quanto necessario per adeguarsi alla nuova disciplina.
Step consigliati per l’adeguamento
Per garantire la piena conformità alla normativa ed evitare così le sanzioni previste, è consigliabile procedere ad una:
- revisione del modello di informativa: verificare che l’informativa attualmente in uso non sia generica, ma includa tutti i “contenuti minimi” richiesti dalla nuova disciplina e sia allineata alle attrezzature effettivamente fornite;
- verifica degli accordi individuali: controllare che gli accordi di smart working sottoscritti rimandino correttamente alla nuova informativa aggiornata ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- distribuzione tracciabile: procedere all’invio dell’informativa a tutti i lavoratori in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). È fondamentale utilizzare strumenti che garantiscano la data certa e la prova dell’avvenuta ricezione (es. PEC, firma digitale o portali aziendali con log di download);
- pianificazione dell’aggiornamento annuale: istituire un sistema di scadenziario interno per assicurare che, entro 12 mesi dall’ultima consegna, l’informativa venga nuovamente revisionata e ridistribuita, come espressamente richiesto dal nuovo comma 7-bis dell’art. 3 D.Lgs. 81/2008 come introdotto dalla Legge 34/2026;
- formazione specifica: valutare un breve momento formativo o informativo per illustrare i contenuti del documento, rafforzando la consapevolezza del lavoratore sui rischi ergonomici e ambientali.
Contenuto a cura dell’Avv. Claudio Bonora e dell’Avv. Rodolfo Mignone