Nel corso della seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato siglato il nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’aggiornamento accorpa e sostituisce la precedente disciplina regolamentata dagli Accordi pubblicati nel 2011, 2012 e 2016 creando un quadro normativo unico e ridefinisce in modo sostanziale tutta la materia relativa alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro introducendo nuove modalità didattiche, requisiti più stringenti per i formatori ed un sistema di monitoraggio più rigoroso.
Le principali novità dell’Accordo 2025 riguardano, in particolare:
- Requisiti dei formatori: Vengono introdotti criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo documentata esperienza professionale e didattica specifica, oltre a continui aggiornamenti delle competenze.
- Didattica a distanza: viene ammesso l’uso della videoconferenza sincrona e la sua equiparazione alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica. La formazione e-learning viene consentita per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per la formazione dei preposti), secondo lo standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
- Monitoraggio e valutazione: L’Accordo introduce un sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione, con verifiche da svolgersi anche durante l’attività lavorativa e non solo alla fine del corso.
- Formazione dei lavoratori: viene introdotto l’obbligo di verifica di apprendimento finale per i corsi di formazione e per gli aggiornamenti, mediante test o colloquio: il test dovrà prevedere almeno 30 domande (10 domande per i corsi di aggiornamento) con almeno tre risposte alternative e si intenderà positivamente superato con almeno il 70% di risposte corrette. Resta invariata la formazione in termini di durata e contenuti.
- Formazione dei preposti: La durata del corso per i preposti passa da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. È previsto – anche in questo caso – l’obbligo di verifica di apprendimento finale mediante test (almeno 30 domande a risposta multipla per la formazione – 10 domande per gli aggiornamenti – ed esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette) o colloquio.
- Formazione dei dirigenti: Il corso per i dirigenti viene ridotto dalle attuali 16 ore a 12 ore. Viene tuttavia previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. Resta, invece, invariata la periodicità “quinquennale” dei corsi di aggiornamento, con una durata minima di 6 ore. La formazione, sia base che di aggiornamento, può essere svolta anche in modalità e-learning.
- Formazione dei datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. La formazione va svolta obbligatoriamente entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
- Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo Accordo prevede 12 ore di formazione (di cui 4 ore di formazione giuridica-tecnica e 8 ore di pratica), da svolgersi esclusivamente in presenza. Per l’attività di aggiornamento, viene stabilita una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere – anche in questo caso – esclusivamente in presenza. Sono stati, infine, previsti requisiti specifici in capo ai docenti che dovranno essere qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ed essere in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
- Formazione per l’uso di attrezzature specifiche: L’Accordo introduce l’obbligatorietà della formazione per l’uso di carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e macchina agricola raccoglifrutta (CRF). La formazione deve essere svolta entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
La nuova disciplina entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Contenuto a cura dell’Avv. Claudio Bonora e dell’Avv. Rodolfo Mignone