Nel contratto di agenzia, il successivo sfruttamento della stessa clientela da parte dell’agente non esclude automaticamente il diritto all’indennità di fine rapporto, ma può influire sul suo calcolo.
Ai sensi dell’articolo 1751 del Codice Civile, come modificato dal Decreto Legislativo n. 65/1999, in attuazione della Direttiva 86/853/CEE, l’agente ha diritto all’indennità se:
1. Ha procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti.
2. Il preponente continua a ricevere sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
3. Il pagamento di tale indennità è equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Se, dopo la cessazione del contratto, l’agente continua a lavorare con la stessa clientela per conto proprio o di altri soggetti, ciò può comportare:
– una riduzione dell’indennità: se il beneficio per il preponente è limitato o temporaneo a causa del mantenimento della clientela da parte dell’agente.
– l’esclusione dell’indennità: se il preponente non riceve più alcun vantaggio duraturo perché l’agente ha completamente sviato il portafoglio clienti.
La giurisprudenza ha chiarito che l’indennità di legge non è dovuta se il preponente non trae più alcun vantaggio sostanziale dall’attività successiva dell’agente (cfr. Cass. 06/10/2016 n. 20047 e Cass. n. 30487 del 2021).
Al contrario, l’indennità suppletiva di clientela, disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi (A.E.C.), anziché dall’art. 1751 del Codice Civile, ha una ratio diversa e requisiti più favorevoli per l’agente. Questa indennità viene riconosciuta automaticamente all’agente se il contratto viene risolto dal preponente per motivi non imputabili all’agente. L’A.E.C. non condiziona il diritto a questa indennità all’esistenza delle condizioni indicate nell’articolo 1751 del Codice Civile (cioè la permanenza di vantaggi sostanziali per il preponente). Pertanto, l’indennità suppletiva di clientela è dovuta indipendentemente dal fatto che il preponente continui a beneficiare della clientela. Anche se l’agente continua a lavorare con la stessa clientela dopo la cessazione del contratto, il diritto all’indennità supplementare rimane inalterato, purché siano soddisfatte le condizioni indicate nell’A.E.C.
L’ordinanza n. 12113 del 6 maggio 2024 della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della distinzione tra l’indennità di legge di cui all’articolo 1751 del Codice Civile e l’indennità suppletiva di clientela disciplinata dall’A.E.C. La Corte ha sottolineato che l’indennità di legge è subordinata al fatto che il preponente continui a trarre benefici sostanziali dalla clientela acquisita o sviluppata dall’agente. Diversamente, l’indennità suppletiva di clientela viene generalmente concessa automaticamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dai benefici che il preponente continua a trarre.
Contenuto a cura dell’Avv. Luca Tiberi