Nel 2016 l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha pubblicato la prima versione della Digital Chart: delle linee guida pensate per garantire la trasparenza della comunicazione commerciale digitale.
Dal 2019 le disposizioni della Digital Chart sono state inserite in un apposito Regolamento, il quale integra il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e a cui devono attenersi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, aderiscono al sistema autodisciplinare.
Negli anni, la Digital Chart è diventata uno strumento essenziale per i professionisti del marketing online, al punto che AGCOM, l’Autorità garante delle comunicazioni, all’interno delle Linee Guida rivolte agli influencer (Allegato A alla delibera n. 7/24/CONS), l’ha esplicitamente recepita.
In data 30 ottobre 2024 l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), a seguito del confronto avvenuto in occasione del Tavolo Tecnico per la redazione del Codice di Condotta per gli influencer previsto dalle relative Linee Guida, ha annunciato una versione aggiornata della Digital Chart.
La revisione del Regolamento ne semplifica il linguaggio e la struttura, migliorandone la chiarezza.
Anzitutto, è stato esplicitato che gli “idonei accorgimenti”, necessari permanifestare la finalità promozionale della comunicazione commerciale, devono essere “di immediata visibilità, senza ulteriori azioni da parte dell’utente”. Di conseguenza, non è sufficiente segnalare la natura promozionale, ad esempio, di un post su Instagram, inserendo nella descrizione uno degli hashtag indicati, se l’utente deve cliccare su “altro” per visualizzarlo.
Inoltre, per quanto attiene la struttura della Digital Chart, le previsioni esistenti sono state divise in due sezioni: “Influencer marketing” e “Altre forme di comunicazione digital”. Quest’ultima comprende le ipotesi di in-feed units, paid search units, recommendation widgets, in app advertising e advergame, la cui regolazione è rimasta invariata rispetto alla versione precedente del Regolamento.
Per quanto attiene la sezione relativa all’influencer marketing, invece, sono state introdotte alcune novità. Anzitutto, sono state distinte chiaramente due ipotesi: i casi in cui sia presente un rapporto di committenza tra brand e influencer e i casi in cui invece sia assente. Per quanto riguarda la prima ipotesi, rientrano ora nei casi in cui è necessario specificare la natura promozionale del contenuto, insieme a post, video e contenuti a scadenza, gli audio (come, ad esempio, i podcast). In questo caso, lo scopo pubblicitario del messaggio deve essere dichiarato sia nella descrizione sia a voce all’inizio della trasmissione. Sempre relativamente alla segnalazione dei contenuti a pagamento, è stata introdotta la possibilità di avvalersi anche degli strumenti offerti dalle stesse piattaforme (i c.d. tool), sempre purché questi siano conformi alle indicazioni del Regolamento.
La fruizione di determinati servizi (ad esempio, vacanze o cene offerte) da parte dell’influencer è stata aggiunta ai casi nei quali è necessario segnalare che tale esperienza è stata offerta dal brand, sebbene non vi sia un rapporto di committenza con quest’ultimo. In questo caso, se l’influencer produce contenuti relativi al servizio fruito dovrà utilizzare una dicitura adeguata a garantire trasparenza verso il pubblico.
In tema di affiliate marketing, pratica commerciale attraverso cui l’influencer viene premiato con una percentuale sul ricavato delle vendite a lui ricollegabili, nei contenuti in cui viene indicato il codice sconto o il link di affiliazione, deve essere presente una specifica dicitura (“link affiliato + brand”) e almeno un hashtag tra quelli già previsti dal Regolamento con cui segnalare la natura pubblicitaria del contenuto.
Infine, l’ultima novità riguarda le autopromozioni. Viene previsto, infatti, che l’influencer che promuove opere di cui è autore o interprete, o prodotti o servizi contraddistinti da un marchio coincidente con il suo nome non debba inserire alcuna avvertenza in quanto ciò che è oggetto della promozione è chiaramente riconducibile all’influencer stesso. In ipotesi diverse da queste, devono essere inserite le idonee diciture previste dal Regolamento.
Contenuto a cura dell’Avv. Elisa Maria Babbini.