I diritti dei Soci nella S.r.l.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta (art. 2468 comma 2 c.c.).

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il valore delle partecipazioni è determinato in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 comma 2 c.c.).

L’atto costitutivo può però determinare il valore delle partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti, purché il valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore all’ammontare globale del capitale (art. 2464, 1° comma c.c.).

I diritti dei soci di una S.r.l. si dividono i due principali categorie:

  • diritti di carattere economico
  • diritti di carattere amministrativo

Il diritto agli utili

Principio generale: ogni socio ha diritto alla quota di utili netti realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (art. 2478-bis c.c.).

Tale diritto sorge a seguito di due presupposti:

  • Approvazione del bilancio da parte dei soci, dal quale risulti un utile d’esercizio;
  • Decisione dei soci di distribuire, in tutto o in parte, tale utile; fino alla delibera di distribuzione, gli utili fanno parte del patrimonio sociale e il socio non vanta alcun diritto di credito nei confronti della società.

Ripartizione: in mancanza di diverse previsioni nell’atto costitutivo, la distribuzione è proporzionale alla quota di partecipazione.

Flessibilità: È possibile prevedere una partecipazione agli utili non proporzionale (v. art. 2468, comma 3, c.c.), fermo restando il limite posto dal divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.).

Altri diritti patrimoniali del socio

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio (per recesso o esclusione).

Diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (art. 2473 comma 3 c.c.).

Liquidazione della società

Diritto ad ottenere la ripartizione dell’attivo che eventualmente residua all’esito del procedimento di liquidazione degli asset sociali e una volta pagati i debiti sociali, quale risultante dal bilancio finale di liquidazione

N.B.: una volta disposta la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci, ma la responsabilità di questi ultimi è limitata a quanto hanno percepito in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 comma 3 c.c.).

Il diritto di partecipare alle decisioni sociali

Il fulcro dei diritti amministrativi risiede nel potere decisionale attribuito ai soci.

L’articolo 2479 c.c. stabilisce che i soci decidono sulle materie a loro riservate dall’atto costitutivo e su quelle sottoposte alla loro approvazione da parte degli amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono in ogni caso riservate alla competenza inderogabile dei soci le seguenti materie:

  • L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.
  • La nomina degli amministratori, se prevista nell’atto costitutivo.
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
  • Le modificazioni dell’atto costitutivo.
  • La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

I particolari diritti attribuibili al socio (art. 2468 commi 3 e 4 c.c.)

L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti:

  • la distribuzione degli utili;
  • l’amministrazione della società;

Si tratta di diritti speciali attribuiti dall’atto costitutivo direttamente alla persona del socio (non ammessa la creazione di categorie di quote).

È possibile attribuire particolari diritti:

  • a singoli soci individuati nominativamente (ad esempio il socio Tizio);
  • a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (es. ai titolari determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, ai soci persone giuridiche, ai residenti all’estero o in determinati comuni, cittadini di un determinato stato, e così via).

Regola generale

In caso di alienazione della quota o suo trasferimento mortis causa i particolari diritti non si trasferiscono automaticamente all’acquirente o all’erede ma si estinguono.

Derogabile

E’ possibile tuttavia disciplinare liberamente in statuto sia il regime di circolazione delle partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime.

Il sequestro della quota

La giurisprudenza ha inoltre affermato che, in linea di principio, l’intuitus personae che caratterizza i particolari diritti del socio ex art. 2468 comma 3 c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l’esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode (Trib. Venezia 27 giugno 2024).

Particolari diritti attribuibili al socio riguardanti l’amministrazione della Società

  • Il diritto di nominare uno o più amministratori;
  • Il diritto di nominare l’intero organo amministrativo. Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 2479, n. 2, cod. civ. (per il quale la nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci solo «se prevista nell’atto costitutivo») e 2475 cod. civ. (per il quale l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, solo «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo»);
  • Il diritto di determinare la «rosa» entro cui l’assemblea dovrà effettuare la scelta degli amministratori;
  • Il diritto di rivestire la carica di amministratore, potendosi prevedere che il singolo socio sia amministratore unico o, nel caso di pluralità di membri, consigliere (eventualmente presidente dell’organo o dotato di specifiche deleghe);
  • Il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della società;
  • Il diritto di compiere specifici atti gestionali (come l’alienazione di beni immobili o di rami d’azienda);
  • Il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;
  • Il diritto, in presenza di un atto costitutivo che preveda la consultazione scritta, di chiedere l’adozione del metodo assembleare.

N.B. è controverso se possa essere attribuito il diritto di revocare gli amministratori, in quanto, se essa non dovesse essere supportata dalla giusta causa, sarebbe la società a dover risarcire l’amministratore.

Particolari diritti di natura economica

  • Il diritto ad una percentuale di utili in misura diversa da quella che spetterebbe proporzionalmente alla quota di partecipazione;
  • Il diritto agli utili in misura fissa, purché conseguiti, e nei limiti del divieto del patto leonino ex art. 2265 cod. civ.;
  • Il diritto alla mera priorità nella distribuzione degli utili;
  • Il diritto a ricevere gli utili a prescindere dalla delibera assembleare inerente la distribuzione dei dividendi, cioè per effetto della mera approvazione del bilancio;
  • Il diritto alla distribuzione degli utili inerenti all’andamento di uno specifico ramo d’azienda, così come per le azioni correlate di all’art. 2350, 2° comma, cod. civ. (opportuna in tale ipotesi l’adozione di particolari modalità di tenuta delle scritture contabili).

Il diritto di controllo del socio non amministratore

Potere individuale: un diritto qualificante per i soci che non partecipano all’amministrazione è il potere di controllo sulla gestione sociale, sancito dall’art. 2476, comma 2, c.c., ossia di:

  • avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
  • consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Funzione del diritto di controllo del socio sulla gestione sociale

Informativa: garantire una partecipazione consapevole alle decisioni sociali, permettendo al socio di votare in modo informato, ad esempio in sede di approvazione del bilancio .

Propedeutica alla Tutela: costituisce strumento per soddisfare l’interesse del socio al buon funzionamento dell’attività gestoria, avere contezza dell’andamento della gestione sociale e accertare eventuali irregolarità gestionali in funzione, se del caso, del promuovimento dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.

Limiti all’esercizio del diritto di controllo del socio

Buona fede e correttezza: l’esercizio di tale diritto incontra il limite del principio di buona fede e correttezza, non potendo essere utilizzato per finalità extrasociali o per arrecare pregiudizio all’attività della società.

Esigenze di riservatezza: l’esercizio del diritto di informazione del socio deve inoltre essere contemperato con le esigenze di riservatezza della Società, tutte le volte che il socio richiedente si ponga in rapporto concorrenziale con la Società medesima e il diritto di ispezione venga quindi esercitato in modo strumentale e per finalità estranee a quelle di controllo, avuto riguardo alla concreta posizione del socio medesimo.

La Responsabilità del Socio come Contrappeso ai Poteri Gestori

L’ampliamento dei poteri del socio nella S.r.l. trova un contrappeso nella previsione di una sua possibile responsabilità per atti di gestione.

L’art. 2476, comma 8 (ex comma 7), c.c. stabilisce che: “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Questa norma introduce una forma di responsabilità gestoria del socio non amministratore, che sorge al verificarsi di tre condizioni:

  • Una decisione o autorizzazione da parte del socio;
  • Il compimento di un atto dannoso per la Società;
  • L’elemento soggettivo dell’intenzionalità, che implica la consapevolezza e la volontà del socio di compiere un atto che sa essere pregiudizievole.

Azione sociale di Responsabilità (Cenni)

L’azione sociale di responsabilità contro l’organo amministrativo è esercitabile da ciascun socio (art. 2476, commi 3 e 7, c.c).

In caso di gravi irregolarità, il socio può chiedere in sede cautelare la revoca degli amministratori.

In caso di accoglimento della domanda, la Società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

L’opinione prevalente in giurisprudenza e dottrina ammette anche la possibilità per la Società di esercitare l’azione sociale di responsabilità.

Il Diritto di Recesso (Cenni)

L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che:

  • non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,
  • alla sua fusione o scissione,
  • alla revoca dello stato di liquidazione,
  • alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo, e
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

Contenuto a cura di Avv. Claudio Bonora e Avv. Daniele Giombini

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