Sconti fittizi online: il Tribunale di Frosinone li inibisce come concorrenza sleale

In sintesi. Con l’ordinanza cautelare del 29 agosto 2025 e l’ordinanza collegiale del 17 febbraio 2026 (che ha respinto il reclamo), il Tribunale di Frosinone ha vietato a un e-commerce di pubblicizzare sconti calcolati su prezzi mai praticati. La condotta è stata qualificata come concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. Il giudice civile ha disposto inibitoria, penale per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successiva, e pubblicazione del dispositivo sull’homepage del sito del concorrente.

Che cosa è successo?

Un’impresa ha chiesto tutela d’urgenza contro un concorrente che, per mesi, aveva presentato i propri prodotti sul sito di e-commerce come “scontati del 50%”. Il Tribunale ha accolto la richiesta sulla base di questi elementi:

  • lo sconto era calcolato su un prezzo di listino mai praticato, mentre il prezzo di vendita restava invariato;
  • le promozioni “stagionali” si susseguivano senza interruzione;
  • i claim di primato nelle vendite non avevano riscontri oggettivi.

Quando uno sconto online è concorrenza sleale?

Lo sconto calcolato su un prezzo mai praticato e le promozioni “a tempo” reiterate senza soluzione di continuità sono pubblicità ingannevole sul prezzo. Integrano concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., letto alla luce del d.lgs. 145/2007 e della disciplina delle vendite promozionali (art. 15 d.lgs. 114/1998).

Correggere il sito prima dell’udienza basta a evitare l’inibitoria?

No. Secondo il collegio, correggere il sito a ridosso dell’udienza non fa venir meno il pericolo di reiterazione. Il pericolo cessa solo per condotte risalenti nel tempo, non per quelle interrotte nel corso del giudizio.

Il ricorrente che ha usato pratiche simili può agire?

Sì. L’eccezione secondo cui anche il ricorrente avrebbe adottato in passato pratiche analoghe non pregiudica l’esperibilità dell’azione, perché nessuna norma riserva la tutela al concorrente “irreprensibile”.

Le pagine web archiviate valgono come prova?

Sì. Le riproduzioni di pagine web acquisite con strumenti di archiviazione automatica hanno valore probatorio, se non sono disconosciute in modo specifico.

Quali misure ha disposto il Tribunale?

  • Inibitoria della condotta.
  • Penale per ogni giorno di ritardo e per ogni violazione successiva.
  • Pubblicazione del dispositivo sull’homepage del sito del concorrente, misura di raro impiego.

Perché la decisione è rilevante per le imprese?

Accanto ai provvedimenti dell’AGCM sugli annunci di riduzione di prezzo, le pronunce rafforzano la tutela civile tra concorrenti. Offrono uno strumento più rapido, con effetti inibitori immediati e misure di coercizione indiretta.

Le decisioni chiariscono anche che rispettare formalmente la regola del “prezzo più basso degli ultimi 30 giorni” (art. 17-bis Cod. cons.) non basta. Conta che lo sconto comunicato sia reale.

FAQ

Solo l’AGCM può intervenire sugli sconti ingannevoli?
No. Un’impresa concorrente può ottenere dal giudice civile una tutela d’urgenza, come mostrano le ordinanze del Tribunale di Frosinone.

Rispettare la regola dei 30 giorni mette al riparo da contestazioni?
No. La conformità formale all’art. 17-bis Cod. cons. non basta se lo sconto comunicato non è reale.

Quali norme sono richiamate?
Art. 2598, n. 3, c.c.; d.lgs. 145/2007; art. 15 d.lgs. 114/1998; art. 17-bis Cod. cons.

Per qualsiasi chiarimento, si prega di rivolgersi ai professionisti dello Studio che hanno assistito la società ricorrente in entrambe le fasi del procedimento: Carlo Ginevra, Andrea Marchetti, Elisa Babbini e Sofia Confalone.

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