“Un diavolo per capello”: i provvedimenti nn. 2 e 10 del 2025 del Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria in materia di comunicazione commerciale relativa ai cosmetici per contrastare la caduta dei capelli

Le decisioni n. 2/2025 e n. 10/2025 del Giurì riguardano la comunicazione commerciale relativa a prodotti anticaduta per capelli, e offrono spunti rilevanti per una riflessione sulla pubblicità ingannevole in ambito cosmetico.

In particolare, con la decisione n. 2/2025, il Giurì si è espresso in merito ai messaggi pubblicitari “riduzione della perdita dei capelli -81% in 45 giorni” e “agisce in maniera mirata sulla radice del capello, stimolandone la crescita” diffusi tramite una rivista. Sebbene il Comitato di Controllo avesse inizialmente ingiunto la cessazione del messaggio, la successiva documentazione fornita dall’inserzionista ha consentito al Giurì di riconoscere la liceità della parte del messaggio relativa all’efficacia anticaduta, ritenendo sufficiente lo studio clinico presentato a supporto. Tuttavia, è stata ritenuta ingannevole la rivendicazione relativa alla stimolazione della crescita e all’azione sulla radice del capello: tale affermazione, infatti, non veniva dimostrata dalle evidenze scientifiche prodotte, risultando, quindi, in contrasto con gli articoli 2 e 23 del Codice di Autodisciplina.

La pronuncia n. 10/2025 riguarda, invece, una comunicazione diffusa su TikTok per promuovere la linea “Hair Army”, composta da cosmetici e da integratori alimentari. Il video promozionale indicava che i prodotti reclamizzati fossero “appositamente studiati” per contrastare la miniaturizzazione del capello. Quest’ultima, nel medesimo messaggio, veniva indicata come la causa dell’alopecia androgenetica, una patologia irreversibile che coinvolge processi ormonali e che porta alla perdita progressiva dei capelli. Il Giurì ha ritenuto che il messaggio, nel suo insieme, attribuisse indebitamente al prodotto un’efficacia preventiva o risolutiva nei confronti della patologia che, in quanto tale, non può essere prevenuta o curata tramite l’utilizzo di prodotto cosmetico o di un integratore alimentare. Il Giurì ha, infatti, sottolineato che l’efficacia di cosmetici e integratori alimentari può essere espressa unicamente in termini di prevenzione o di riduzione della caduta dei capelli per cause fisiologiche o temporanee. Pertanto, anche se il messaggio veniva espresso meramente in termini “di contrasto”, è stato ritenuto dal Giurì in violazione degli art. 23 e 23bis del Codice di Autodisciplina.

Entrambe le decisioni ribadiscono, dunque, alcuni principi fondamentali in materia di pubblicità di prodotti cosmetici, in particolare, che le rivendicazioni:

  • devono avere un adeguato supporto scientifico; e
  • non possono attribuire ai prodotti un’efficacia che esula dal campo di azione dei cosmetici.

Le pronunce in questione sono inquadrabili in una serie di precedenti con oggetto prodotti di natura cosmetica e costituiscono un ulteriore monito all’intero settore: nella comunicazione commerciale, la trasparenza e la correttezza informativa sono requisiti essenziali, tanto più quando si trattano tematiche legate alla salute, al benessere o all’aspetto fisico del consumatore.

Contenuto a cura dell’Avv. Elisa Maria Babbini.

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