Presentazione Normativa delle Manifestazioni a Premio

1. Manifestazioni a premio

Le manifestazioni a premio possono assumere la forma di concorsi o operazioni a premio e consistono in promesse di premi al pubblico.

L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza, nel territorio italiano, di:

  • prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi;
  • la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi.

La normativa che disciplina le manifestazioni a premioè il DPR 430/2001.

2. Concorsi a premio

Sono concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti dipende da:

  • la sorte;
  • qualsiasi congegno o macchina che affida all’alea la designazione del vincitore;
  • l’abilità dei concorrenti ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni (sportive, letterarie, culturali) o a rispondere a quesiti o eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terzi.
  • l’abilità dei concorrenti ad adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.

La durata dei concorsi a premio può essere di massimo 1 anno.

3. Operazioni a premio

Sono operazioni a premio le manifestazioni pubblicitarie che prevedono le offerte di premi a tutti coloro che:

  • acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio;
  • acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti i servizi, raccogliendo le prove d’acquisto;
  • acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio, presentando un numero predeterminato di prove di acquisto e corrispondendo un contributo di spesa (non superiore al 75% del prodotto o servizio). In questo caso il premio consiste nello sconto di prezzo, rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto, su un diverso prodotto o servizio.

La durata delle operazioni a premio può essere di massimo 5 anni.

4. Soggetti

Le manifestazioni a premio sono rivolte a:

  • consumatori finali;
  • rivenditori;
  • intermediari;
  • concessionari;
  • collaboratori; e
  • lavoratori dipendenti.

Sono effettuate da:

  • imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati; e
  • dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese sotto forma di consorzi e di società anche cooperative (di seguito, “Soggetti Promotori”).

I Soggetti Promotori possono delegare a rappresentarli negli adempimenti:

  • agenzie di promozione;
  • operatori professionali.

5. I premi

Possono consistere in:

  • beni;
  • servizi;
  • sconti di prezzo;
  • documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., suscettibili di valutazione economica e assoggetti all’imposta sul valore aggiunto o all’imposta sostitutiva;
  • giocate del lotto;
  • biglietti delle lotterie nazionali.

Sono esclusi:

  • il denaro;
  • titoli dei prestiti pubblici e privati;
  • titoli azionari;
  • quote di capitale azionario;
  • quote di capitale societario;
  • quote di quote di fondi comuni di investimento;
  • polizze di assicurazione sulla vita.

I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro 6 mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla richiesta dei premi.

6. Manifestazioni escluse

Non si considerano concorsi o operazioni a premio:

  • concorsi per opere e progetti nei quali il conferimento del premio all’autore abbia carattere di corrispettivo, di riconoscimento personale o di titolo di incoraggiamento;
  • premi assegnati da emittenti radiotelevisive o radiofoniche:
    • a spettatori presenti sul luogo dell’evento (inclusi gli ascoltatori radiofonici collegati a distanza); sempreché
    • l’iniziativa non sia volta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
  • operazioni a premio con premi o regali consistenti:
    • in sconti sul prezzo di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati;
    • in sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato (a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo);
    • da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
  • operazioni a premio con premi costituiti da:
    • buoni utilizzabili su spese successive nello stesso punto vendita o in altri della stessa insegna o ditta;
    • oggetti di minimo valore (le F.A.Q. del gennaio 2023, identificano come oggetti di minimo valore: lapis, calendari, bandierine e oggetti similari) la cui corresponsione non dipenda dall’entità o dalla natura delle vendite a cui sono collegati;
  • manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a enti o istituzioni di carattere pubblico con finalità eminentemente sociali/benefiche.

7. Manifestazioni vietate

Non è consentito lo svolgimento delle manifestazioni a premio, quando:

  • il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori o rende illusoria la partecipazione.
  • mancano reali scopi promozionali;
  • vi è turbamento della concorrenza e del mercato;
  • vi è lo scopo di promuovere prodotti per i quali sono previsti divieti alla pubblicità;
  • si incorre in violazioni del DPR 430/2001;

La Circolare del 28 marzo 2002 n. 1/AMTC ha disposto che il divieto è ravvisabile per le manifestazioni in cui il premio viene indicato come disponibile “fino ad esaurimento scorte”.

8. Adempimenti per le manifestazioni a premio

  1. Per organizzare i concorsi a premio i Soggetti Promotori devono:
  2. prestare una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi;
  3. dare una comunicazione preventiva al Ministero delle Attività Produttive mediante la compilazione e trasmissione di apposito modulo; e
  4. fornire la documentazione comprovante il versamento della cauzione; e
  5. fornire il regolamento del concorso (eventuali modifiche al regolamento devono essere notificate al Ministero).
  • Per organizzare le operazioni a premio i Soggetti Promotori devono:
  • prestare una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi promessi. La cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto o del servizio;
  • redigere il regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante della ditta promotrice (eventuali modifiche sono apportate con le medesime modalità).

Sia in caso di concorsi che di operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con la stessa forma della promessa originaria.

9. Il regolamento

Il regolamento delle manifestazioni a premio deve essere messo a disposizione del consumatore e deve contenere:

  • indicazione dei Soggetti Promotori;
  • durata;
  • ambito territoriale;
  • modalità di svolgimento della manifestazione;
  • natura e valore indicativo di ciascuno dei premi;
  • termine della consegna dei premi;
  • indicazione delle ONLUS a cui devono sono devoluti i premi non consegnati.

10. Pubblicità delle manifestazioni a premio

È vietato pubblicizzare i concorsi a premio in difformità del regolamento.

Il materiale promozionale deve essere accompagnato dal regolamento o, almeno, riportare:

  • le condizioni di partecipazione;
  • la durata della manifestazione e
  • per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi.

I messaggi pubblicitari, in base alle caratteristiche dei mezzi di diffusione e degli spazi utilizzati, possono non contenere tutte le indicazioni richieste ma devono contenere il rinvio al regolamento con indicazione delle modalità di consultazione/acquisizione dello stesso.

11. Controlli e sanzioni

Il Ministero delle Attività Produttive esercita l’attività di controllo d’ufficio e a campione o su segnalazione dei soggetti interessati.

In caso di manifestazione vietata, il Ministero:

  • assegna 15 giorni ai Soggetti Promotori per presentare eventuali controdeduzioni;
  • entro 60 giorni da tale richiesta, in caso di violazione, adotta con decreto motivato un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

Le sanzioni amministrative vengono irrogate in caso di:

  • manifestazioni vietate;
  • concorsi a premio senza invio della comunicazione;
  • concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione; e

sono disciplinate dall’art. 124 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

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