L’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act o DSA) obbliga i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori ad adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori sui loro servizi.
Nell’Agosto 2025 la Commissione Europea ha emanato delle Linee Guida per descrivere le misure che dovrebbero essere adottate dai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori al fine di garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori online, in conformità con il suddetto articolo 28.
I DESTINATARI
L’obbligo previsto da tale disposizione è rivolto ai fornitori di piattaforme online i cui servizi sono accessibili ai minori.
Il considerando 71 del DSA chiarisce inoltre che «una piattaforma online può essere considerata accessibile ai minori quando le sue condizioni generali consentono ai minori di utilizzare il servizio, quando il servizio è destinato ai minori o è prevalentemente utilizzato da essi, o quando il fornitore è altrimenti consapevole che alcuni dei destinatari del suo servizio sono minori”.
L’ACCERTAMENTO DELL’ETA’
I metodi di accertamento dell’età più comuni attualmente disponibili e applicate dalle piattaforme online rientrano in tre grandi categorie: autodichiarazione, stima dell’età e verifica dell’età.
- l’autodichiarazione (o Self-Declaration), che si riferisce all’insieme di processi in cui un utente inserisce una data o seleziona una casella di un form, anche online, per dichiarare di essere sopra/sotto una determinata età, senza fornire altre prove;
- la stima dell’età (o Age Estimation), che si riferisce ai metodi che stabiliscono che con una certa probabilità un utente abbia una certa età, rientri in una fascia d’età o sia superiore o inferiore a una certa età;
- la verifica dell’età (o Age Verification), che fa riferimento a quei sistemi che si basano su identificatori rigidi (fisici) e/o fonti di identificazione verificate, che forniscono un elevato grado di certezza nel determinare l’età di un utente.
La Commissione chiarisce che un fornitore di piattaforme online non può limitarsi a dichiarare nei propri termini e condizioni che il servizio è vietato ai minori per sostenere che essi non vi accedano effettivamente ed esimersi in questo modo dall’ambito di applicazione dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2022/2065.
In questo contesto, la Commissione sottolinea che la differenza tra stima dell’età e verifica dell’età risiede principalmente nel diverso livello di accuratezza, ritenendo che l’autodichiarazione non sia uno strumento idoneo a garantire un adeguato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori, come richiesto dalla normativa.
GLI OBBLIGHI
- Previsione di impostazioni di default particolarmente tutelanti negli account degli utenti minorenni
- Impostazione automatica degli account dei minori in modalità privata
- Restrizioni a determinate funzionalità negli account degli utenti minorenni
- Previsione di interfacce appropriate e sufficientemente comprensibili per i minori
- Limitazioni nell’uso di sistemi di raccomandazione in relazione a utenti minorenni
- Limitazioni nell’esposizione dei minori a contenuti pubblicitari
- Previsione di strumenti per i tutori nominati che garantiscano controlli parentali rispettosi dei diritti e dell’autonomia dei minori
- Adattamento di policy di moderazione e canali di segnalazione, rendendoli child-friendly
- Previsione della facoltà, per i minori, di bloccare o disattivare qualsiasi utente
- Obbligo di consentire il blocco di utenti indesiderati, impedire l’aggiunta forzata a gruppi e vietare screenshot o download dei contenuti pubblicati dai minori
- Previsione di strumenti di supporto facilmente accessibili per consentire a utenti minori di ottenere assistenza
- Obblighi di monitoraggio
Contenuto a cura di Avv. Silvia Mondini, Avv. Francesca Milani, dott.ssa Beatrice Vignati