La centralità delle norme speciali nella liquidazione del danno: l’art. 1518 c.c. e la sua applicazione in grado di appello

Con la recente sentenza n. 2068/2026, la Corte d’Appello di Milano è intervenuta su un tema di particolare rilievo in materia di compravendita di beni mobili e somministrazione, riformando una decisione di primo grado in punto di quantificazione del danno.

Nel caso concreto un distributore di energia aveva sottoscritto un contratto per acquistare l’intera produzione energetica di determinati impianti idroelettrici, salvo poi dover verificare l’inadempimento del venditore all’impegno assunto. Posta di fronte al problema della quantificazione del risarcimento del danno e riformando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale, la Corte di Appello ha ritenuto di poter applicare l’art. 1518 c.c., disposizione di natura eccezionale e di non frequente applicazione giurisprudenziale.

I punti cardine della decisione possono così sintetizzarsi:

🔹 Deroga ai principi generali: l’art. 1518 c.c. introduce un criterio speciale che deroga ai generali principi in materia di responsabilità contrattuale (ex art. 1223 c.c.) per le cose mobili che abbiano un prezzo corrente.

🔹 Presunzione assoluta di danno minimo: la norma riconosce alla parte adempiente il diritto a percepire la differenza tra il prezzo pattuito e quello corrente nel luogo e nel giorno della consegna, indipendentemente dalla prova di aver subito un danno concreto o di aver effettuato acquisti sostitutivi.

🔹 Esonero dall’onere probatorio: in presenza di beni fungibili con prezzo di mercato (come l’energia elettrica), il pregiudizio è presunto ex lege sia nell’an che nel quantum, sollevando il creditore da oneri di allegazione spesso impossibili in contesti imprenditoriali complessi.

La strategia difensiva, curata dal Prof. Avv. Paolo Flavio Mondini, ha permesso di superare il rigetto subito in primo grado, valorizzando la ratio della norma speciale per garantire l’effettività del ristoro patrimoniale di euro 3.798.297,69a fronte dell’inadempimento.

La pronuncia conferma come l’inquadramento tecnico di fattispecie complesse all’interno di discipline speciali rimanga un presidio fondamentale per la tutela dei diritti dei grandi operatori di mercato.

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