Estensione della tutela delle c.d. “fotografie semplici”

Una premessa: tipologie di fotografie e regime di tutela

La Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore (“LdA”) riconosce e distingue le seguenti tre tipologie di fotografie, in ordine decrescente di tutela:

  • Fotografie “creative”, oggetto di una vera e propria tutela autorale ai sensi dell’art. 2, n. 7, LdA;
  • Fotografie “semplici”, definite come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”, che non raggiungono un sufficiente grado di “creatività” e a cui la legge attribuisce dei diritti cd. connessi, assicurando una protezione, seppur inferiore a quella per le fotografie creative, all’autore dello scatto fotografico (artt. 87 e ss. LdA);
  • Fotografie “documentali”, che non fanno sorgere in capo al relativo realizzatore alcun diritto. Si tratta delle fotografie meramente riproducenti “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.

La tutela delle fotografie creative

Le fotografie creative costituiscono opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2, n. 7, LdA e sono tutelate per 70 anni dalla morte dell’autore. La tutela sorge automaticamente con la creazione dell’opera e attribuisce all’autore sia diritti patrimoniali (tra cui pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e modificazione, noleggio e prestito), sia diritti morali (paternità, integrità dell’opera, diritto di inedito, di rivelazione e di pentimento).

La tutela delle fotografie semplici

La tutela delle fotografie semplici è subordinata all’indicazione del nome del fotografo e dell’anno di produzione dello scatto. In mancanza di tali indicazioni, l’utilizzo dell’immagine è libero, salvo che si dimostri che l’utilizzatore fosse comunque a conoscenza di tali dati. All’autore sono riconosciuti alcuni diritti patrimoniali (riproduzione, diffusione e spaccio), mentre il riconoscimento di un diritto morale di paternità è oggetto di un orientamento giurisprudenziale non univoco.

La distinzione tra fotografie creative e fotografie semplici

La distinzione tra fotografie creative e fotografie semplici dipende dalla presenza o meno del c.d. carattere creativo: la giurisprudenza offre un’abbondante panoramica di criteri per riconoscere la presenza del carattere creativo nelle opere fotografiche, dando particolare rilievo ai seguenti elementi:

  • la capacità di carpire determinate espressioni e atteggiamenti;
  • la capacità di suscitare emozioni ed evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata;
  • la capacità di trasmettere la personalità dell’autore, la sua fantasia, il suo gusto e la sua sensibilità;
  • la capacità di cogliere il momento;
  • la capacità della fotografia di distinguersi dalle altre;
  • l’indubbia accuratezza tecnica (da ricercarsi nelle modalità di realizzazione, nella particolare ed originale inquadratura, nella prospettiva scelta, nel gioco di luci e ombre, nei contrasti, che oltrepassano la mera riproduzione dei soggetti prescelti;
  • il consolidato e perdurante successo della fotografia presso la collettività;
  • la fama del fotografo professionista autore dello scatto.

La recente estensione della durata della tutela delle fotografie semplici

Con riferimento al regime temporale di tutela, la Legge sul Diritto d’Autore prevedeva originariamente per le fotografie semplici una durata di 20 anni dalla produzione dello scatto.

L’art. 47 della Legge n. 182/2025, rubricato “Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie”, ha invece esteso tale termine a 70 anni dalla produzione della fotografia.

La nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie; pertanto, per definire con precisione l’ambito di applicazione temporale della modifica e i suoi effetti concreti (in particolare con riferimento alle fotografie già realizzate), sarà necessario attendere eventuali chiarimenti interpretativi, anche di natura giurisprudenziale o regolamentare.

Contenuto a cura di Avv. Silvia Mondini Avv. Francesca Milani dott.ssa Ilaria Paradiso

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