Cessione crediti deteriorati: il Tribunale di Brindisi interroga la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il Tribunale di Brindisi, con un’ordinanza del 22 ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) una serie di cruciali questioni riguardanti la cessione dei crediti deteriorati, ponendo l’accento sulla compatibilità del sistema italiano con la normativa comunitaria in materia di antiriciclaggio e tutela del consumatore.

Il procedimento trae origine da una controversia relativa a un’operazione di cartolarizzazione dei crediti, un meccanismo finanziario che, pur assumendo crescente rilevanza, presenta diverse zone d’ombra dal punto di vista normativo. Nel caso specifico, il Tribunale si interroga sulla validità della cessione di crediti deteriorati da una banca a una società non iscritta all’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB), analizzando i possibili conflitti tra la disciplina antiriciclaggio e la tutela del consumatore.

L’ordinanza mette in luce diverse criticità del quadro normativo italiano:

  • Assenza di una definizione univoca sulla natura giuridica della cessione di crediti in blocco, lasciando aperto il dubbio se tale operazione debba essere qualificata come attività finanziaria.
  • Difficoltà probatorie in merito all’effettiva cessione dei crediti, data la mancanza di una forma specifica e di un obbligo di pubblicità, ad eccezione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le cessioni derivanti da cartolarizzazioni.
  • Incertezza sulle conseguenze derivanti dall’omessa iscrizione del cessionario nell’albo ex art. 106 TUB, con particolare riferimento alla validità del contratto di cessione e alla possibile applicazione di sanzioni amministrative.

Alla luce di tali dubbi, il Tribunale di Brindisi ha formulato due quesiti specifici da sottoporre alla CGUE:

  1. Quali sono i limiti e le condizioni imposte dal diritto unionale alla normativa interna, in tema di cessione in blocco dei crediti deteriorati? Il Tribunale si chiede se la normativa interna applicabile in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati – anteriormente all’approvazione del D.lgs. 30 luglio 2024 n. 116 – onde non contrastare il diritto comunitario, ed adeguarsi in particolare alla normativa antiriciclaggio, nonché ai principi mutuati dal diritto di effettività della tutela, di trasparenza e di buona fede oggettiva, debba prevedere la forma scritta ad substantiam o ad probationem, soprattutto quando il contraente ceduto è un consumatore.
  2. La necessità di uniformarsi al diritto comunitario contempla l’obbligo di iscrizione in albi vigilati per gli operatori del settore? Fino all’entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 116/2024, e sempre nel solco dei principi ricavabili dalla normativa di fonte eurounitaria, il giudice remittente si interroga in ordine all’esistenza o meno di un obbligo di iscrizione negli albi vigilati anche per quei soggetti che svolgono attività di cessione di crediti in blocco, ma che – non rientrando tra gli operatori svolgenti attività finanziaria – sarebbero di per sé sottratti alle regole in materia di antiriciclaggio, anche tenuto conto dell’assenza di un obbligo di stipulazione dei contratti per atto pubblico.

Il Tribunale, con la sua ordinanza, solleva un importante dibattito sull’adeguatezza del quadro normativo italiano in materia di cessione dei crediti deteriorati, in particolare rispetto alla necessità di garantire un equilibrio tra la lotta al riciclaggio, la tutela del consumatore e l’efficienza del mercato dei crediti.

L’attesa è ora per la pronuncia della CGUE, che potrebbe avere un impatto significativo sul sistema italiano e fornire utili indicazioni per un’interpretazione uniforme della normativa comunitaria in materia di cessione dei crediti deteriorati. La decisione della Corte di Giustizia potrebbe, infatti, aprire nuovi scenari interpretativi da parte dei Giudici nazionali e spingere il legislatore italiano a intervenire ulteriormente, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto e una più efficace tutela di tutti gli attori coinvolti in tali operazioni.

Contenuto a cura dell’Avv. Claudio Bonora e dell’Avv. Marco Mancinelli.

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