Il 4 dicembre 2024 con Sentenza n. 4419/2024 il Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione Imprese si è espresso in materia di antiriciclaggio, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari.
Il caso specifico riguarda una Banca, citata in giudizio da una Società sottoposta a procedura concorsuale per non aver segnalato alle autorità competenti prelievi sospetti effettuati dagli amministratori della Società medesima, poi dichiarata in stato di insolvenza: la contestazione riguardava prelievi ingenti di denaro contante dai conti correnti sociali senza – a dire degli organi della procedura – adeguata giustificazione documentale.
La Banca ha rigettato ogni addebito, evidenziando che i conti della Società cliente erano gestiti in modo conforme alle norme e che le operazioni contestate erano giustificate dalle necessità operative della Società, poi fallita.
Ricordiamo gli obblighi imposti alle banche dalla normativa antiriciclaggio:
- Obbligo di valutazione del rischio e di monitoraggio continuo delle operazioni finanziarie (art. 15 e art. 17 del D.lgs. 231/2007).
- Obbligo di segnalazione immediata di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 35 del D.lgs. 231/2007).
- Obbligo di conservazione della documentazione relativa alle operazioni per un periodo minimo di dieci anni.
Il Tribunale ha chiarito alcuni punti fondamentali:
- Obbligo di segnalazione, non di divieto: le banche sono tenute a segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni sospette, ma non hanno l’obbligo di vietare i prelievi di contanti, anche se di importo elevato.
- Valutazione del rischio: l’obbligo di segnalazione scatta quando la banca ha “motivi ragionevoli per sospettare” che un’operazione possa essere collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La valutazione del rischio si basa su diversi fattori, come la tipologia di cliente, l’area geografica e i servizi offerti.
- Ruolo della UIF: è la UIF a svolgere gli approfondimenti finanziari sulle segnalazioni ricevute e a trasmetterle eventualmente alla Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia per indagini.
- Sanzioni: la mancata segnalazione di operazioni sospette comporta sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca reato.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto quindi che la Banca – rappresentata e difesa, tra gli altri, dall’Avv. Claudio Bonora, Partner del nostro Studio – non aveva l’obbligo di segnalare i prelievi effettuati dagli amministratori della Società cliente, in quanto non vi erano elementi concreti per sospettare attività illecite. Inoltre, anche se la segnalazione fosse stata fatta, ciò non avrebbe necessariamente impedito il fallimento della Società, attribuibile principalmente alle condotte degli amministratori medesimi.
La sentenza evidenzia quindi un aspetto cruciale: la normativa antiriciclaggio non mira a imporre alle banche un controllo assoluto sui flussi finanziari dei propri clienti, ma a creare un sistema di segnalazione che permetta alle autorità competenti di intervenire in caso di sospetti fondati. La responsabilità del dissesto di una società, in assenza di prove di connivenza o negligenza grave da parte della banca, resta esclusivamente in capo agli amministratori.
La segnalazione è per gli intermediari finanziari un obbligo la cui omissione va valutata e in ipotesi sanzionata nell’ambito della normativa regolamentare, ma non crea diritti risarcitori in capo al cliente e/o a terzi.
E ciò sulla scorta della finalità pubblicistica dei presidi fissati dalle norme antiriciclaggio.
Con la sentenza in commento la giurisprudenza italiana si allinea alla giurisprudenza dei principali paesi europei (cfr. la recente pronuncia del 21 settembre 2022 resa dalla Corte di Cassazione Francese e le decisioni del Tribunale di Bruxelles intervenute nel marzo e nel novembre 2022), giurisprudenza che la difesa della Banca ha utilmente prodotto in giudizio.
Contenuto a cura dell’Avv. Claudio Bonora e dell’Avv. Marco Mancinelli.