“Abbronzatissima”: il provvedimento n. 31483 del 2025 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di comunicazione commerciale relativa ai solari

Il provvedimento n. 31483 del 2025 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ad oggetto la campagna pubblicitaria lanciata da un noto marchio di cosmetici sul sito internet aziendale e sui social nell’estate 2024 per la promozione di alcuni prodotti solari.

Le rivendicazioni contestate dall’Autorità riguardavano l’affermazione di una maggiore efficacia dei prodotti, una volta applicati sulla pelle,in seguito all’esposizione a sole, acqua o sudore, nonché la loro capacità di ripristinare il film protettivo anti-UV danneggiato dallo sfregamento.

Per quanto riguarda le indicazioni di utilizzo di tali prodotti, il sito web della società faceva riferimento unicamente alla necessità di applicare una generosa quantità di prodotto, senza però riportare altre raccomandazioni o informazioni.

Nonostante la società avesse fornito evidenze scientifiche che dimostravano la veridicità delle rivendicazioni contestate, l’AGCM ha ritenuto che la comunicazione commerciale in questione fosse ingannevole. Tali messaggi pubblicitari, infatti, omettevano l’indicazione di riapplicare il prodotto più volte durante il corso della giornata. Secondo l’Autorità, tale omissione poteva facilmente indurre i consumatori a decodificare le rivendicazioni come evocative di una protezione solare con una durata sostanzialmente illimitata (mentre gli studi dimostravano che l’efficacia era solo temporaneamente potenziata).

Non sono state ritenute sufficienti a chiarire l’esatta portata dei claim le informazioni presenti nel foglietto illustrativo, in quanto, da un lato, il foglietto illustrativo è consultabile solo dopo l’acquisto del prodotto e, dall’altro, la sua consultazione è meramente eventuale.

L’AGCM ha, quindi, colto l’occasione per chiarire la misura degli obblighi informativi nel settore dei cosmetici, specificando che “la completezza degli elementi rilevanti dev’essere valutata in funzione dell’obiettivo della maggiore chiarezza e trasparenza possibili verso il consumatore, a maggior ragione laddove i prodotti coinvolgono precauzioni di utilizzo o più in generale, potrebbero ingenerare comportamenti potenzialmente, non corretti e/o pregiudizievoli per la salute. In questa prospettiva, nell’evocare caratteristiche ed efficacia dei prodotti cosmetici, il professionista è tenuto a circostanziare le proprie affermazioni rapportandole alla natura dei prodotti, in modo da non confondere i consumatori sulle caratteristiche ed efficacia degli stessi nonché sui possibili risultati ed effetti ottenibili attraverso il loro impiego”.

Nel caso di specie, i messaggi pubblicitari sono stati ritenuti in contrasto con gli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo e, di conseguenza, la società è stata sanzionata. A causa dell’omissione di informazioni sull’utilizzo del prodotto, infatti, le rivendicazioni risultavano idonee a indurre il consumatore in errore in ordine alle caratteristiche del prodotto inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

La pronuncia in esame assume particolare rilevanza per il settore della cosmesi, in quanto chiarisce che non è sufficiente fornire informazioni veritiere e supportate da prove adeguate. È altresì necessario garantire che tutte le informazioni rilevanti siano comunicate in modo completo, affinché il consumatore possa comprendere correttamente il messaggio pubblicitario, senza venire indotto in errore sull’efficacia del prodotto.

Contenuto a cura dell’Avv. Elisa Maria Babbini

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