L’intelligenza artificiale nel Testo Unico della Finanza

Con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026, il legislatore ha introdotto l’intelligenza artificiale nel Testo Unico della Finanza.

L’ingresso formale dell’intelligenza artificiale nel Testo Unico della Finanza costituisce una novità rilevante nel quadro della regolazione dei mercati e dei servizi finanziari in Italia. Il profilo di interesse non riguarda soltanto l’aggiornamento del testo normativo, ma il fatto che una tecnologia già ampiamente discussa in sede europea e già concretamente utilizzata dagli operatori trovi ora un riconoscimento espresso anche nel diritto interno di settore.

Sotto questo profilo, la modifica appare coerente con l’evoluzione generale della normativa finanziaria degli ultimi decenni. Il diritto dei mercati non è più da tempo una disciplina costruita soltanto attorno alla stabilità degli intermediari o alla correttezza formale delle operazioni, ma un sistema che tende progressivamente a incorporare i mutamenti organizzativi, tecnologici e informativi che incidono sul rapporto tra intermediari, investitori e infrastrutture di mercato.

In prospettiva storica, la normativa finanziaria ha spesso reagito alle innovazioni attraverso un percorso graduale. Prima si affermano nuove pratiche operative; poi emergono i problemi di trasparenza, controllo e allocazione delle responsabilità; infine interviene il legislatore, o si consolidano gli orientamenti di vigilanza, per ricondurre tali fenomeni entro categorie giuridiche più definite. Anche l’intelligenza artificiale sembra collocarsi in questa linea di sviluppo: da strumento tecnico utilizzato in attività interne o in servizi rivolti alla clientela, essa tende ora a diventare oggetto di attenzione normativa autonoma.

Il settore finanziario, del resto, è tra i contesti in cui l’adozione dell’AI presenta una particolare rilevanza pratica. Il progetto OCSE ospitato e valorizzato dalla Banca d’Italia nel 2026 ha evidenziato che l’intelligenza artificiale è già impiegata o sperimentata nei mercati finanziari italiani, con implicazioni che riguardano l’analisi dei dati, l’efficienza dei processi, il contrasto alle frodi e più in generale l’assetto dei controlli e delle policy di vigilanza.

Questo dato è importante anche sul piano sociale, perché segnala una trasformazione più ampia del modo in cui vengono assunte, supportate o orientate decisioni economicamente rilevanti. Nel settore finanziario, l’uso dell’AI tocca infatti ambiti in cui la fiducia del pubblico, la protezione dell’investitore e la stabilità del mercato restano centrali; per questa ragione, l’innovazione tecnica tende a essere osservata non soltanto in termini di efficienza, ma anche in termini di affidabilità, comprensibilità e controllo.

Da qui deriva uno degli aspetti più interessanti dell’ingresso dell’AI nel TUF. Il punto non sembra essere, almeno in prima battuta, la creazione di una disciplina completamente separata, quanto piuttosto l’esplicitazione del fatto che l’impiego di sistemi intelligenti nei servizi finanziari non può più essere considerato neutro rispetto ai tradizionali obblighi dell’intermediario.[cite:1][cite:16] La regolazione finanziaria continua quindi a muoversi lungo le sue direttrici classiche — correttezza, trasparenza, organizzazione, controlli e responsabilità — ma le rilegge alla luce di strumenti tecnologici che possono incidere sulla formazione delle decisioni, sulla relazione con il cliente e sull’assetto complessivo dei rischi.

In questo contesto, il coordinamento con il quadro europeo diventa inevitabile. Le comunicazioni diffuse nel 2025 da ESMA e Consob sull’uso dell’intelligenza artificiale negli investimenti confermano che il tema non riguarda soltanto l’innovazione interna degli operatori, ma anche il modo in cui l’AI entra nel rapporto con il pubblico e nella formazione delle scelte di investimento. La novità nel TUF si presta quindi a essere letta anche come un tassello del più ampio processo di integrazione tra disciplina dell’innovazione tecnologica e disciplina dei mercati, in cui il livello europeo e quello nazionale sono destinati a influenzarsi reciprocamente.

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra automazione e responsabilità. Le autorità europee e nazionali insistono sul fatto che gli strumenti di AI non possano essere assunti come fonte decisionale autosufficiente, specie quando incidono su scelte di investimento o su comunicazioni rivolte al pubblico. La crescente attenzione alla supervisione, alla qualità dell’informazione e all’uso consapevole degli strumenti di AI segnala che il diritto dei servizi finanziari continua a presupporre un centro di imputazione umano e organizzativo, anche quando l’operatività è supportata da modelli avanzati.

Da questo punto di vista, l’evoluzione normativa in atto sembra riflettere un passaggio più generale della modernità giuridica. La finanza contemporanea è sempre più una finanza infrastrutturale, digitale e data-driven; di conseguenza, la regolazione tende a spostarsi dalla sola disciplina degli atti e dei prodotti verso la disciplina dei processi, dei modelli organizzativi e delle architetture tecnologiche che rendono possibile l’attività finanziaria. L’intelligenza artificiale entra nel TUF anche come indice di questa trasformazione: non soltanto come nuovo strumento operativo, ma come elemento che modifica il modo in cui il regolatore osserva il mercato.

Per gli intermediari, il tema assume quindi un rilievo che non è solo formale. La novità normativa suggerisce l’esigenza di verificare come l’impiego dell’AI si collochi all’interno dei presidi di governance, dei controlli interni, delle relazioni con i fornitori tecnologici e della documentazione dei processi decisionali. In termini più generali, sembra aprirsi una fase in cui la conformità regolatoria nel settore finanziario dovrà misurarsi sempre più con profili tecnologici che, fino a poco tempo fa, restavano ai margini del diritto positivo di settore.

La modifica del TUF ha dunque un valore che supera il dato testuale. Essa conferma che l’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nel campo della regolazione finanziaria e che il diritto dei mercati, come spesso accade nei passaggi di trasformazione economica e tecnologica, si sta adattando per preservare continuità di principi e adeguatezza degli strumenti.

Contenuto a cura di Avv. Claudio Bonora e Avv. Gianmaria Pesce

Fonti

  1. NT+ Diritto, L’intelligenza artificiale entra formalmente nel Testo Unico della Finanzahttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/l-intelligenza-artificiale-entra-formalmente-testo-unico-finanza-AI7HcWvC
  2. NT+ Diritto, al via la società di partenariato e nuova governance delle quotatehttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/in-gazzetta-nuovo-tuf-via-societa-partenariato-e-nuova-governance-quotate-AI7y3TVC
  3. Banca d’Italia, L’intelligenza artificiale nei mercati finanziari italianihttps://www.bancaditalia.it/media/notizia/l-intelligenza-artificiale-nei-mercati-finanziari-italiani-l-ocse-presenta-il-rapporto-finale-del-progetto/index.html
  4. Borsa Italiana / Teleborsa, OCSE e Banca d’Italia: il 39% degli operatori finanziari italiani usa già l’IAhttps://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/ocse-e-banca-d-italia-il-39-degli-operatori-finanziari-italiani-usa-gi-ia-71_2026-04-23_TLB.html
  5. Teleborsa / finanza.repubblica.it, Bankitalia: al via progetto Ue-Ocse su IA nei mercati finanziarihttps://finanza.repubblica.it/News/2025/04/07/bankitalia_al_via_progetto_ue_ocse_su_ia_nei_mercati_finanziari_per_innovazione_e_regole_piu_efficaci-95/
  6. Consob, Comunicazione ESMA del 2025-03-25https://www.consob.it/web/area-pubblica/-/comunicazione-esma-del-2025-03-25
  7. Antiriciclaggio & Compliance, Usare l’AI per investire: scheda informatica Consob – ESMAhttps://www.antiriciclaggiocompliance.it/usare-lai-per-investire-scheda-informatica-consob-esma/
  8. Documento PDF, Il decreto di attuazione della Legge Capitalihttps://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_28_Il-decreto-di-attuazione-della-Legge-Capitali_def.pdf

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