Restauro Palazzo delle Stelline: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dell’originario aggiudicatario della procedura per anomalia dell’offerta

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 365/2026, ha messo un punto definitivo sulla complessa vicenda giudiziaria relativa all’appalto per il restauro e il recupero edilizio del prestigioso Palazzo delle Stelline di Milano. La Sezione Quinta ha respinto il ricorso del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in origine aggiudicatario della procedura, confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara per anomalia dell’offerta.

Il contesto: un appalto da oltre 17 milioni di euro

La controversia riguarda la procedura ristretta indetta dalla Fondazione Stelline per l’affidamento di un appalto integrato. L’oggetto del contratto comprendeva lo sviluppo del progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di restauro della porzione del Palazzo situata in Corso Magenta di proprietà della Fondazione Stelline e dell’annessa struttura alberghiera.

Il cuore della disputa: il costo della manodopera

Il nodo centrale del contenzioso ha riguardato la verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicatario originario della procedura con particolare riferimento al costo della manodopera e al numero di maestranze che il concorrente intendeva impiegare per l’esecuzione della commessa: dopo il ricorso presentato nell’aprile 2024 dal concorrente secondo in graduatoria e l’annullamento (sia in primo sia in secondo grado) degli atti afferenti al sub-procedimento di verifica dell’anomalia svolto nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, nel gennaio 2025 la stazione appaltante aveva rinnovato la verifica dell’anomalia dell’offerta, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato e, nel pieno rispetto del contraddittorio, aveva infine giudicato l’offerta dell’aggiudicatario originario non congrua per problematiche legate al costo della manodopera e al numero delle maestranze impiegate, disponendo la sua esclusione e lo scorrimento della graduatoria a favore del concorrente secondo in graduatoria.

La tesi dell’appellante ruotava intorno alla esistenza di un errore materiale nell’indicazione del costo medio orario della manodopera inserito a sua cura nelle schede di analisi dei prezzi unitari utilizzati per giustificare l’offerta e alla sua emendabilità da parte della Stazione appaltante.

La decisione: l’errore deve essere “ictu oculi”

Il Consiglio di Stato ha rigettato questa tesi, ribadendo un principio fondamentale in materia di gare pubbliche: l’errore materiale nell’offerta è rettificabile solo se è chiaramente riconoscibile (ictu oculi) dal contesto dell’atto, senza necessità di complesse indagini ricostruttive della volontà dell’offerente. Elementi, questi, che non sono stati riscontrati nel caso di specie.

I giudici hanno sottolineato che:

  • l’appellante non aveva mai segnalato l’esistenza di questo errore durante lo svolgimento del sub-procedimento di verifica, nonostante fosse stato chiamato in più occasioni a rendere chiarimenti;
  • la correzione non può basarsi su dichiarazioni integrative o rettificative postume del concorrente, rese in sede di giudizio, per non violare il principio della par condicio;
  • utilizzando il costo orario medio della manodopera indicato dal concorrente nei suoi giustificativi d’offerta (l’unico considerato certo e proveniente dall’offerente), lo sviluppo matematico del costo complessivo della manodopera dimostrava che l’impresa avrebbe svolto la commessa in perdita;

Conclusioni

Con questa sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce la responsabilità delle imprese nella formulazione dei documenti d’offerta e dei successivi giustificativi, limitando la possibilità di correzioni postume che potrebbero alterare l’esito della competizione.

L’appalto per il restauro di uno dei luoghi simboli di Milano può, dunque, adesso proseguire il suo percorso in maniera spedita e senza ulteriori incertezze.

Contenuto a cura dell’Avv. Giuseppina Incorvaia

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