Novità principali dell’AEC Agenti Commercio 2025 rispetto all’AEC 2009

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025. Se il contratto di agenzia prevede l’applicazione dell’AEC commercio, le modifiche collettive si applicano automaticamente dal 1° luglio 2025 e non è obbligatorio modificare immediatamente i singoli contratti di agenzia già in essere tra preponente e agenti. Tuttavia, è consigliato adeguare i contratti per integrare le nuove disposizioni e chiarire i rapporti.

Di seguito, con riferimento agli articoli e agli istituti contrattuali, sono illustrate le principali novità introdotte dall’AEC 2025 rispetto al precedente Accordo del 16 febbraio 2009:

1. Provvigioni sulle vendite online (Art. 6 e 7)

  • Novità: Per la prima volta, viene riconosciuto esplicitamente il diritto dell’agente alla provvigione anche sulle vendite effettuate tramite e-commerce nella propria zona di competenza, superando le incertezze interpretative del passato.
  • Rispetto al 2009: L’AEC 2009 non prevedeva alcuna disciplina specifica sulle vendite online, generando frequenti contenziosi.

2. Tutela rafforzata della zona in esclusiva (Art. 3 e 5)

  • Novità: Il concetto di esclusiva territoriale è stato ribadito e rafforzato, tenendo conto anche delle nuove dinamiche digitali e multicanale. È stato introdotto l’obbligo per la mandante di fornire all’agente tutti i dati sui risultati ottenuti nella zona affidata.
  • Rispetto al 2009: La tutela della zona era meno dettagliata e non teneva conto delle vendite indirette tramite canali digitali.

3. Indennità di fine rapporto e FIRR (Art. 15 e Tabelle)

  • Novità: Riviste le modalità di calcolo delle indennità di fine rapporto per renderle più eque. È stato aggiornato il meccanismo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), fermo ai valori del 1989, con nuovi criteri di calcolo.
  • Rispetto al 2009: Il sistema era obsoleto e meno favorevole agli agenti.

4. Indennità per società di persone (Art. 15-bis)

  • Novità: Per la prima volta, è stato riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto anche alle società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio.
  • Rispetto al 2009: Le società di persone erano escluse da tali tutele.

5. Contratti a termine e tutela giovani (Art. 2)

  • Novità: Introdotta una limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato per favorire la stabilità dei rapporti e la tutela dei giovani agenti.
  • Rispetto al 2009: Non erano previste restrizioni specifiche.

6. Tutele per malattia, maternità e paternità (Art. 12 e 13)

  • Novità: Rafforzate le garanzie per agenti in caso di malattia, maternità e paternità. In particolare, per la paternità, il padre agente ha diritto ad astenersi dall’attività fino a 20 giorni nei primi 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio, con sospensione del contratto e divieto di risoluzione da parte della mandante.
  • Rispetto al 2009: Le tutele erano più limitate e non specificavano questi dettagli.

7. Variazioni contrattuali e di zona (Art. 5 e 8)

  • Novità: Modificata la disciplina delle variazioni di zona, provvigioni, prodotti e clientela, uniformandola a quella già prevista nell’AEC Industria. Rafforzata la tutela dell’agente contro modifiche unilaterali della mandante, che ora deve comunicare tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato.
  • Rispetto al 2009: La disciplina era più generica e lasciava maggiori margini di discrezionalità alla mandante.

8. Anticipi provvigionali e trasparenza (Art. 7)

  • Novità: Migliorate le disposizioni sugli anticipi provvigionali e rafforzato il diritto dell’agente a ricevere informazioni trasparenti e dettagliate sulle provvigioni maturate e sulle vendite nella propria zona.

9. Patto di non concorrenza (Art. 17)

  • Novità: Chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha natura complementare rispetto alle indennità di fine rapporto e non può essere assorbito da esse.
  • Rispetto al 2009: La disciplina era meno chiara e lasciava spazio a interpretazioni.

10. Gestione delle controversie (Art. 23)

  • Novità: Aggiornata la normativa sulla gestione delle controversie, prevedendo l’intervento di apposite commissioni sindacali e commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze, soprattutto in materia di indennità di fine rapporto.
  • Rispetto al 2009: Le procedure erano meno strutturate e meno garantiste per l’agente.

Tabella di sintesi delle principali novità

TemaAEC 2009AEC 2025
Vendite onlineNon disciplinateProvvigioni esplicite anche su e-commerce
Esclusiva di zonaGenericaRafforzata, anche per vendite digitali
Indennità società di personeNon riconosciuteRiconosciute in caso di pensionamento/invalidità
FIRR/Indennità fine rapportoCalcolo obsoletoCalcolo aggiornato e più equo
Contratti a termineNessuna restrizioneLimitazioni per tutela giovani
Malattia, maternità, paternitàTutele minimeRafforzate, con congedo paternità specifico
Variazioni contrattuali/di zonaPiù ampio potere mandanteMaggiori tutele per agente
Trasparenza provvigioniInformazione genericaObbligo rafforzato di trasparenza
Patto di non concorrenzaAssorbibile dalle indennitàNatura complementare, non assorbibile
Gestione controversieProcedura meno strutturataCommissioni sindacali e paritetiche

Per un’analisi più puntuale articolo per articolo sarà necessario consultare il testo integrale dell’AEC 2025, che non è stato ancora pubblicato dalle associazioni di categoria.

Contenuto a cura dell’Avv. Luca Tiberi.

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