Tradizione e futuro: le nuove regole per le botteghe storiche italiane

Il Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 ha introdotto in Italia una disciplina organica per la tutela e la valorizzazione delle cosiddette “botteghe storiche”, sancendo la nascita dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici di rilievo storico, culturale e commerciale.

Finalità e principi

Il provvedimento nasce in attuazione della legge delega 5 agosto 2022, n. 118, con l’obiettivo di:

  • Proteggere le attività storiche dalle pressioni delle grandi catene e dal rischio di omologazione commerciale.
  • Valorizzare il patrimonio culturale e commerciale italiano, favorendo la continuità delle tradizioni locali.
  • Promuovere il turismo di qualità, legato al genius loci dei territori.

Definizioni e categorie

Il decreto individua tre principali categorie:

  • Attività commerciale storica: esercizi di vendita al dettaglio con almeno 50 anni di operatività continuativa (o diversa durata stabilita da norme regionali).
  • Bottega artigiana: attività gestite da imprenditori artigiani, caratterizzate da lavorazioni prevalentemente manuali e tradizionali.
  • Esercizio pubblico storico: locali di somministrazione di alimenti e bevande con comprovata storicità.

Per le attività di eccellenza è prevista una sezione speciale dedicata alle realtà con almeno 70 anni di attività nello stesso locale, gestione familiare da almeno tre generazioni e conservazione dell’aspetto storico di interni e arredi.

Strumenti di tutela e valorizzazione

Il D.lgs. 219/2024 prevede:

  • Istituzione di albi locali e nazionale: Gli enti territoriali possono istituire propri albi; l’Albo nazionale, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccoglie e coordina le iscrizioni, garantendo uniformità e visibilità su scala nazionale.
  • Diritti di prelazione: Gli esercenti iscritti hanno diritto di prelazione sull’acquisto dei locali, anche in caso di vendita di interi complessi immobiliari.
  • Tutela culturale: Il Ministero della Cultura può riconoscere alcune attività come beni culturali, apponendo vincoli di destinazione e conservazione.
  • Promozione e incentivi: Sono previste campagne promozionali, la creazione di percorsi turistici e merceologici, e incentivi per la continuità gestionale, anche in caso di trasferimento generazionale.
  • Possibilità di attivare percorsi conciliativi: Le regioni possono individuare specifici percorsi conciliativi per agevolare la conclusione di accordi tra esercenti e proprietari dei locali. L’obiettivo è evitare fenomeni di espulsione degli operatori storici dai centri storici e dalle aree commerciali di pregio, spesso dovuti a difficoltà nei rapporti locativi o a incrementi dei canoni di affitto
  • Semplificazioni amministrative: Le attività già iscritte in registri locali o Unioncamere vengono automaticamente integrate nell’Albo nazionale se conformi ai requisiti.
  • Contrasto alle “false botteghe storiche”: Il sistema di iscrizione ufficiale mira a evitare abusi di denominazioni storiche da parte di attività prive dei requisiti.

Conclusioni

La disciplina delle “botteghe storiche” introdotta dal D.lgs. 219/2024 rappresenta un passo decisivo per la salvaguardia dell’identità commerciale e culturale dei centri urbani italiani. L’iscrizione agli albi offre un riconoscimento formale e strumenti concreti di tutela, promozione e continuità, con l’auspicio di contrastare il declino del commercio tradizionale e valorizzare il patrimonio immateriale del Paese.

Contenuto a cura dell’Avv. Luca Tiberi.

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