Il Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 ha introdotto in Italia una disciplina organica per la tutela e la valorizzazione delle cosiddette “botteghe storiche”, sancendo la nascita dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici di rilievo storico, culturale e commerciale.
Finalità e principi
Il provvedimento nasce in attuazione della legge delega 5 agosto 2022, n. 118, con l’obiettivo di:
- Proteggere le attività storiche dalle pressioni delle grandi catene e dal rischio di omologazione commerciale.
- Valorizzare il patrimonio culturale e commerciale italiano, favorendo la continuità delle tradizioni locali.
- Promuovere il turismo di qualità, legato al genius loci dei territori.
Definizioni e categorie
Il decreto individua tre principali categorie:
- Attività commerciale storica: esercizi di vendita al dettaglio con almeno 50 anni di operatività continuativa (o diversa durata stabilita da norme regionali).
- Bottega artigiana: attività gestite da imprenditori artigiani, caratterizzate da lavorazioni prevalentemente manuali e tradizionali.
- Esercizio pubblico storico: locali di somministrazione di alimenti e bevande con comprovata storicità.
Per le attività di eccellenza è prevista una sezione speciale dedicata alle realtà con almeno 70 anni di attività nello stesso locale, gestione familiare da almeno tre generazioni e conservazione dell’aspetto storico di interni e arredi.
Strumenti di tutela e valorizzazione
Il D.lgs. 219/2024 prevede:
- Istituzione di albi locali e nazionale: Gli enti territoriali possono istituire propri albi; l’Albo nazionale, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccoglie e coordina le iscrizioni, garantendo uniformità e visibilità su scala nazionale.
- Diritti di prelazione: Gli esercenti iscritti hanno diritto di prelazione sull’acquisto dei locali, anche in caso di vendita di interi complessi immobiliari.
- Tutela culturale: Il Ministero della Cultura può riconoscere alcune attività come beni culturali, apponendo vincoli di destinazione e conservazione.
- Promozione e incentivi: Sono previste campagne promozionali, la creazione di percorsi turistici e merceologici, e incentivi per la continuità gestionale, anche in caso di trasferimento generazionale.
- Possibilità di attivare percorsi conciliativi: Le regioni possono individuare specifici percorsi conciliativi per agevolare la conclusione di accordi tra esercenti e proprietari dei locali. L’obiettivo è evitare fenomeni di espulsione degli operatori storici dai centri storici e dalle aree commerciali di pregio, spesso dovuti a difficoltà nei rapporti locativi o a incrementi dei canoni di affitto
- Semplificazioni amministrative: Le attività già iscritte in registri locali o Unioncamere vengono automaticamente integrate nell’Albo nazionale se conformi ai requisiti.
- Contrasto alle “false botteghe storiche”: Il sistema di iscrizione ufficiale mira a evitare abusi di denominazioni storiche da parte di attività prive dei requisiti.
Conclusioni
La disciplina delle “botteghe storiche” introdotta dal D.lgs. 219/2024 rappresenta un passo decisivo per la salvaguardia dell’identità commerciale e culturale dei centri urbani italiani. L’iscrizione agli albi offre un riconoscimento formale e strumenti concreti di tutela, promozione e continuità, con l’auspicio di contrastare il declino del commercio tradizionale e valorizzare il patrimonio immateriale del Paese.
Contenuto a cura dell’Avv. Luca Tiberi.